SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
N. 727
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori CONSOLO, BOREA, SCOTTI, MASSUCCO, CIRAMI, NOCCO, GRILLOTTI, CARUSO Antonino, BUCCIERO, KAPPLER, MENARDI e GUBETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2001
Riforma di talune disposizioni penali riguardanti i minori
Onorevoli Senatori. La criminalità minorile che, spesso, trova la sua fonte nel reclutamento di minori ad opera della criminalità organizzata rappresenta ormai, nel nostro paese, non soltanto un fenomeno visibile ma, altresì, una vera e propria emergenza sociale.
Stiamo, tuttavia, assistendo anche alla commissione di atti criminosi spesso tanto efferati, quanto meramente episodici da parte di minori che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata, in quanto maturati in ambienti socialmente estranei a questa realtà.
In effetti, in questi ultimi anni, si sono moltiplicati i fatti di reato di cui i minori si sono resi protagonisti attivi e la collettività, ormai profondamente scossa, chiede un deciso intervento del Parlamento volto a sanare e, ancor prima, a arginare tale fenomeno.
Appare, a questo punto, inderogabile ed improcrastinabile un intervento del Parlamento sul piano sociale ed educativo volto al recupero del minore, autore e, spesso, autore-vittima di episodi criminosi, attraverso la creazione di strumenti educativi e formativi in grado, da un lato, di eliminare ovvero colmare i disagi esistenziali causati dai mali sociali della nostra epoca quali, ad esempio, lincomunicabilità tra genitori e figli, così come lincapacità di trasmettere ai giovani valori morali essenziali , dallaltro, di emarginare il fenomeno della criminalità organizzata.
Riteniamo, tuttavia, altrettanto indispensabile ed urgente tener conto di tale emergenza sociale sotto il profilo penalistico e processual-penalistico.
Così come riteniamo necessario procedere ad un aggiornamento della normativa penalistica e processual-penalistica alla luce della precoce maturità che, ormai, ai giorni nostri, i minori costantemente manifestano.
È proprio per queste molteplici ragioni che, con questo disegno di legge, si è inteso intanto intervenire sul tessuto del codice penale e del codice di procedura penale, nonchè su talune leggi speciali, prevedendo accanto allabbassamento della soglia delletà del minore per quanto concerne la sua imputabilità, linflizione della pena, nonchè la diversa applicabilità delle misure di sicurezza, anche labbassamento della soglia delletà del minore in ordine sia allesercizio del diritto di querela e di remissione, sia allobbligo dellammonimento del testimone.
Tale disegno di legge si inquadra, pertanto, tra i primi ed essenziali interventi volti sia ad affrontare lemergenza sociale della criminalità minorile, sia a prendere atto di uno stadio di maturità dei minori anticipato rispetto al passato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Abbassamento del limite di età
per limputabilità del minore)
1. Il limite di età per limputabilità del minore è portato da quattordici a dodici anni.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, in tutto il sistema normativo italiano, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per limputabilità del minore, deve, pertanto, intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.
Art. 2.
(Abbassamento del limite di età per laccertamento delletà del minore e per lobbligo della declaratoria di non imputabilità)
1. Ai fini dellaccertamento delletà del minore, il riferimento al limite di età di quattordici anni di cui allarticolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.
2. Ai fini dellobbligo della immediata declaratoria della non imputabilità, il riferimento al limite di età di quattordici anni di cui allarticolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.
Art. 3.
(Quantificazione della pena)
1. Al minore imputabile e capace di intendere e di volere la pena è diminuita soltanto se, nel momento in cui ha commesso il fatto, il minore aveva unetà inferiore ai sedici anni.
2. Ai fini dellinflizione della pena e dellapplicazione delle misure di sicurezza, in tutto il sistema normativo ialiano ogni riferimento al limite di età di quattordici e diciotto anni deve intendersi sostituito, rispettivamente, dal limite di età di dodici e sedici anni.
Art. 4.
(Disposizioni particolari)
1. Per gli effetti relativi agli articoli da 1 a 3 della presente legge, le disposizioni di cui al codice penale, al codice di procedura penale, e a leggi speciali e che, ai fini della quantificazione delle sanzioni, delloperatività dei singoli istituti processuali, nonchè dellapplicazione delle misure di sicurezza, trovano applicazione nei confronti dei minorenni, debbono intendersi riferite ai soli minori di anni sedici.
Art. 5.
(Abbassamento del limite di età
per lesercizio del diritto di querela
e di remissione)
1. Ai fini dellesercizio diretto del diritto di querela e di remissione, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per lesercizio del diritto di querela e di remissione, deve, pertanto, intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.
Art. 6.
(Abbassamento del limite di età
per lammonimento del testimone minore)
1. Ai fini della sussistenza dellobbligo di ammonimento del testimone minore, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per loperatività dellobbligo di ammonimento del testimone, deve, pertanto, intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.
| LINKS CORRELATI
LINKS
CERCHI UN LIBRO?
CERCHI UNA RECENSIONE?
FEED-BACK:
SUGGERIMENTI E COLLABORAZIONI
La sezione di POL.it dedicata alle recensioni librarie è aperta alla collaborazione dei lettori che volessero inviare loro contributi per la pubbllicazione.
Se sei interessato a collaborare o se vuoi fare segnalazioni o inviare suggerimenti non esitare a scrivere al Responsabile di questa rubrica Mario Galzigna.
|