logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina

SENATO DELLA REPUBBLICA

    –––— XIV LEGISLATURA –––—

    N. 727
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CONSOLO, BOREA, SCOTTI, MASSUCCO, CIRAMI, NOCCO, GRILLOTTI, CARUSO Antonino, BUCCIERO, KAPPLER, MENARDI e GUBETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2001

–––—

Riforma di talune disposizioni penali riguardanti i minori

––—–

Onorevoli Senatori. — La criminalità minorile — che, spesso, trova la sua fonte nel reclutamento di minori ad opera della criminalità organizzata — rappresenta ormai, nel nostro paese, non soltanto un fenomeno visibile ma, altresì, una vera e propria emergenza sociale.

    Stiamo, tuttavia, assistendo anche alla commissione di atti criminosi — spesso tanto efferati, quanto meramente episodici — da parte di minori che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata, in quanto maturati in ambienti socialmente estranei a questa realtà.
    In effetti, in questi ultimi anni, si sono moltiplicati i fatti di reato di cui i minori si sono resi protagonisti attivi e la collettività, ormai profondamente scossa, chiede un deciso intervento del Parlamento volto a sanare e, ancor prima, a arginare tale fenomeno.
    Appare, a questo punto, inderogabile ed improcrastinabile un intervento del Parlamento sul piano sociale ed educativo volto al recupero del minore, autore e, spesso, autore-vittima di episodi criminosi, attraverso la creazione di strumenti educativi e formativi in grado, da un lato, di eliminare ovvero colmare i disagi esistenziali causati dai mali sociali della nostra epoca — quali, ad esempio, l’incomunicabilità tra genitori e figli, così come l’incapacità di trasmettere ai giovani valori morali essenziali —, dall’altro, di emarginare il fenomeno della criminalità organizzata.
    Riteniamo, tuttavia, altrettanto indispensabile ed urgente tener conto di tale emergenza sociale sotto il profilo penalistico e processual-penalistico.
    Così come riteniamo necessario procedere ad un aggiornamento della normativa penalistica e processual-penalistica alla luce della precoce maturità che, ormai, ai giorni nostri, i minori costantemente manifestano.
    È proprio per queste molteplici ragioni che, con questo disegno di legge, si è inteso intanto intervenire sul tessuto del codice penale e del codice di procedura penale, nonchè su talune leggi speciali, prevedendo accanto all’abbassamento della soglia dell’età del minore per quanto concerne la sua imputabilità, l’inflizione della pena, nonchè la diversa applicabilità delle misure di sicurezza, anche l’abbassamento della soglia dell’età del minore in ordine sia all’esercizio del diritto di querela e di remissione, sia all’obbligo dell’ammonimento del testimone.
    Tale disegno di legge si inquadra, pertanto, tra i primi ed essenziali interventi volti sia ad affrontare l’emergenza sociale della criminalità minorile, sia a prendere atto di uno stadio di maturità dei minori anticipato rispetto al passato.

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abbassamento del limite di età
per l’imputabilità del minore)

    1. Il limite di età per l’imputabilità del minore è portato da quattordici a dodici anni.

    2. Per gli effetti di cui al comma 1, in tutto il sistema normativo italiano, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l’imputabilità del minore, deve, pertanto, intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.

Art. 2.

(Abbassamento del limite di età per l’accertamento dell’età del minore e per l’obbligo della declaratoria di non imputabilità)

    1. Ai fini dell’accertamento dell’età del minore, il riferimento al limite di età di quattordici anni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.

    2. Ai fini dell’obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità, il riferimento al limite di età di quattordici anni di cui all’articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.

Art. 3.

(Quantificazione della pena)

    1. Al minore imputabile e capace di intendere e di volere la pena è diminuita soltanto se, nel momento in cui ha commesso il fatto, il minore aveva un’età inferiore ai sedici anni.

    2. Ai fini dell’inflizione della pena e dell’applicazione delle misure di sicurezza, in tutto il sistema normativo ialiano ogni riferimento al limite di età di quattordici e diciotto anni deve intendersi sostituito, rispettivamente, dal limite di età di dodici e sedici anni.

Art. 4.

(Disposizioni particolari)

    1. Per gli effetti relativi agli articoli da 1 a 3 della presente legge, le disposizioni di cui al codice penale, al codice di procedura penale, e a leggi speciali e che, ai fini della quantificazione delle sanzioni, dell’operatività dei singoli istituti processuali, nonchè dell’applicazione delle misure di sicurezza, trovano applicazione nei confronti dei minorenni, debbono intendersi riferite ai soli minori di anni sedici.

Art. 5.

(Abbassamento del limite di età
per l’esercizio del diritto di querela
e di remissione)

    1. Ai fini dell’esercizio diretto del diritto di querela e di remissione, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.

    2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l’esercizio del diritto di querela e di remissione, deve, pertanto, intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.

Art. 6.

(Abbassamento del limite di età
per l’ammonimento del testimone minore)

    1. Ai fini della sussistenza dell’obbligo di ammonimento del testimone minore, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.

    2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l’operatività dell’obbligo di ammonimento del testimone, deve, pertanto, intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.

LINKS CORRELATI

LINKS

CERCHI UN LIBRO?

CERCHI UNA RECENSIONE?

FEED-BACK:
SUGGERIMENTI E COLLABORAZIONI

La sezione di POL.it dedicata alle recensioni librarie è aperta alla collaborazione dei lettori che volessero inviare loro contributi per la pubbllicazione.
Se sei interessato a collaborare o se vuoi fare segnalazioni o inviare suggerimenti non esitare a scrivere al Responsabile di questa rubrica Mario Galzigna.

spazio bianco
RED CRAB DESIGN
spazio bianco


POL COPYRIGHTS