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TITOLO I - Il Servizio sanitario nazionale:
Capo I - Principi ed obiettivi (artt.
1-2)
Capo II - Competenze e strutture
3-18)
Capo III - Prestazioni e funzioni
Capo IV - Personale ;(artt.
47-48)
Capo V - Controlli, contabilità e finanziamento (artt. 49-52)
TITOLO II - Procedure di programmazione e di attuazione del Servizio
sanitario nazionale (artt.
53-63)
TITOLO III - Norme transitorie e finali (artt.64-83)
Art. 1 - I princìpi.
Art 2.- Gli obiettivi.
- Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo
è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita
e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause,
la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità
somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene
dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine
animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché
la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo
della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio
e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi
diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e
la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento
scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
- Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie
del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle
loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli
alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro
gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della
maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori
di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni
di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità
perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione
dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata
di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con
ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di
rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il
momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari
generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione
pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il
recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti
dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
Art. 14 - Unità sanitarie locali.
- L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria
locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi
tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche
e socio-economiche della zona.
- Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa
e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale
adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari,
più ristretti.
- Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale
provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica
e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica
e privata di ogni ordine e grado; f) all'igiene e medicina del lavoro,
nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività
sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale
e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio
degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza
veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti
di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali
all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui
farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale
spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative
ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.33.
Art. 33 - Norme per gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
- Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
- Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti
da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32
della Costituzione, nel rispetto della dignità
della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile
il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
- Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità
sanitaria, su proposta motivata di un medico.
- Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati
dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti
la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
- Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti
commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte
ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso
ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative
di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi
e comunità.
- Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio,
l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
- Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta
di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto
o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
- Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci
giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso
procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. - 34 Accertamenti e trattamenti
sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
- La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale
e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina
l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni
preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
- Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono
essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
- Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali
extraospedalieri di cui al primo comma.
- Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera
solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo
e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare
tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
- Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida
della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico
della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione
a quanto previsto nel presente comma.
- Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato
presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi
e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale
comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire
la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente
comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario
regionale.
Art. - 35. Procedimento relativo agli
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale
- Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48
ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla
proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta
convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo
comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
- Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni
e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a
convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione
al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione
del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
- Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo,
ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché
al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite
il prefetto.
- Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi
oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale
è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco
che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice
tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo
e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile
del trattamento stesso.
- Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare
al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità
di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del
trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro
48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà
notizia al giudice tutelare.
- Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta
i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare
il patrimonio dell'infermo.
- La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma
del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento
e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più
grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
- Chi è sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal
giudice tutelare.
- Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine
di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre
analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone
il trattamento sanitario obbligatorio.
- Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio
senza ministero di difensore e farsi rappresentare
da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
- Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato
alle parti nonché al pubblico ministero.
- Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento
che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che
sia tenuta l'udienza di comparizione.
- Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le
prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi
provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo
non è soggetta a registrazione.
Art. - 64. Norme transitorie per
l'assistenza psichiatrica
- La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina
il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici
e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili,
delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La
regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare
la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere
ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati
ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà
comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
- Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni
di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente
attività psichiatrica.
- E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare
quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche
di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni
psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
- La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di
cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie
locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata
in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con
le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi
di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle
amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza
psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino
più regioni, queste provvedono d'intesa.
- La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici
di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici
pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture
pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale
e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle
unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale,
che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime
di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso
di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
- Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma
i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo
quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire
la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale,
e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione
e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia
sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli
ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt.
4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
- Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma
i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito,
con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali
psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti
pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano
ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
- Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24
del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando
quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione
provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico,
nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista
delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la
tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.
- Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio
1978, n. 180.
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