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Regione Puglia
Norme e principi per il funzionamento
dei Dipartimenti di Salute Mentale
previsti dalla legge regionale 28 dicembre n. 36

Art. 1

(Dipartimento di Salute Mentale)

1. L'assistenza nel campo della salute mentale e' assicurata in ciascuna Azienda Unita' Sanitaria Locale (AUSL) del territorio regionale dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM), in conformita' degli obiettivi di tutela di salute mentale indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 72 e 28 dicembre 1994, n. 36.

2. Il DSM e' una delle strutture operative della AUSL, centro di responsabilita' e di spesa di tutte le prestazioni e delle attivita' necessarie alla popolazione del proprio ambito territoriale e opera nel rispetto del principio della continuita' terapeutica.

3. L'organico del DSM e' unico e deve prevedere almeno un operatore ogni 1.500 abitanti. In tale rapporto sono compresi medici psichiatri, psicologi, sociologi, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, educatori professionali, ausiliari o operatori tecnici di assistenza (OTA) e, inoltre, personale amministrativo adeguato per numero e qualifica. L'organico e' determinato dai Direttori Generali, sulla base della verifica dei carichi di lavoro distinti per figura professionale, tenendo conto sia dell'attivita' svolta sia del complesso delle attivita' istituzionali previste dalla presente legge e non ancora svolte.

4. Il DSM svolge le seguenti attivita':

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale a livello ambulatoriale, domiciliare, territoriale e ospedaliero in rapporto a tutte le fasce di eta';

b) prevenzione del rischio attinente la salute mentale in eta' evolutiva;

c) attivita' didattico formative, di aggiornamento professionale e riqualificazione degli operatori nonche' attivita' di ricerca;

d) monitoraggio delle attivita' svolte e delle risorse impiegate, nonche' promozione del processo di miglioramento continuo della qualita' e del controllo di gestione, anche attraverso la costituzione del sistema informativo di servizio nell'ambito del sistema informativo della AUSL integrato con quello dell'Azienda ospedaliera eventualmente interessata;

e) integrazione con le Unita' operative ospedaliere, con i servizi socio-sanitari della AUSL, con i servizi socio-assistenziali e con tutti gli altri servizi presenti sul territorio;

f) attuazione dei programmi di superamento degli ospedali psichiatrici nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

 

Art. 2

(Organizzazione del DSM)

1. Il Direttore Generale della AUSL, su proposta del coordinatore del

DSM, delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione del DSM secondo le seguenti unita' operative:

a) Centro di Salute Mentale (CSM) riferito a un bacino di utenza da 75 mila a 120 mila abitanti, determinato in relazione alla concentrazione demografica del territorio, diretto da un medico psichiatra di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, cosi' come integrato e modificato;

b) Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) diretto da un medico psichiatra di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, cosi' come integrato e modificato;

c) Servizio di Psicologia clinica, diretto da uno psicologo di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, cosi' come integrato e modificato;

d) Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza diretto da un neuropsichiatra infantile di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15; comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, cosi' come integrato e modificato.

Art. 3

(Centro di Salute Mentale)

1. Il CSM, allocato in sede extraospedaliera, e' punto di coordinamento dell'attivita' nel territorio, fornisce alla popolazione assistenza medica, psicologica, sociale, infermieristica, educativa attraverso attivita' ambulatoriali, domiciliari e territoriali ed e' attivato per dodici ore al giorno, per sei giorni alla settimana.

2. Ogni CSM svolge le seguenti attivita':

a) prevenzione primaria, compresi gli interventi di sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute mentale, utilizzando gli strumenti informativi piu' adeguati;

b) accoglienza, informazione, prenotazione ad utenti e famiglie;

c) interventi per le urgenze e le emergenze psichiatriche;

d) attivita' specialistiche psichiatriche e psicologiche;

e) attivita' psicoterapeutiche svolte dai medici e dagli psicologi per i quali i rispettivi Ordini professionali abbiano legittimato l'esercizio della psicoterapia ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56;

f) attivita' di servizio sociale;

g) attivita' in day-hospital ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37;

h) attivita' di centro diurno;

i) attivita' di riabilitazione residenziale;

l) attivita' di reinserimento lavorativo ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso la promozione di cooperative sociali.

3. E' garantita la gestione dell'urgenza psichiatrica nell'arco delle ventiquattro ore, secondo una programmazione dipartimentale che tenga conto delle caratteristiche del territorio, dell'organizzazione complessiva dei servizi e della migliore utilizzazione delle risorse.

4. Le strutture riabilitative semiresidenziali possono essere gestite sia direttamente dal DSM, sia tramite il concorso del privato sociale (cooperative sociali, enti senza scopo di lucro, volontariato, associazioni di familiari, ecc.), sia del privato imprenditoriale, sulla base di programmi terapeutico-riabilitativi definiti dai CSM competenti territorialmente. I CSM sono responsabili dell'ingresso e della dimissione degli utenti.

5. Gli standard organizzativi, strutturali e funzionali delle attivita' riabilitative semiresidenziali e residenziali sono stabiliti con il regolamento approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 244 del 16 dicembre 1997, come integrati e modificati dalla normativa regionale sull'accreditamento, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997.

Art. 4

(Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura)

1. I SPDC, dotati di un numero di posti letto non superiori a sedici, sono parte integrante del DSM e devono essere ubicati nelle Aziende ospedaliere nei Presidi ospedalieri di AUSL con Pronto Soccorso funzionante 24 ore su 24 e nei policlinici universitari.

2. Essi erogano trattamenti psichiatrici in regime di ricovero volontario e di trattamento sanitario obbligatorio, esplicano attivita' di consulenza e di pronto soccorso, gestiscono direttamente o concorrono a gestire con il CSM day-hospital psichiatrici.

3. Il numero complessivo di posti letto dei SPDC e' individuato nella misura tendenziale di un posto ogni 10 mila abitanti.

4. Ogni Dipartimento nel proprio ambito territoriale deve disporre di un numero di posti letto in SPDC proporzionato alla popolazione residente: la loro dislocazione e' demandata al piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera.

5. I rapporti tra il DSM di cui fa parte il SPDC e l'Azienda ospedaliera in cui esso e' ubicato sono regolati da convenzioni obbligatorie tra le due Aziende. I rapporti fra il DSM e il Policlinico sono regolati in conformita' dei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Art 5

(Servizio di Psicologia Clinica)

1. Il Servizio di Psicologia Clinica assicura le seguenti attivita':

a) psicodiagnosi;

b) psicologia clinica (prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione);

c) ricerca in campo psicologico e psicoterapico;

d) psicoterapia.

Art. 6

(Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Il Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza si occupa della prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Ogni Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza svolge le seguenti attivita':

a) prevenzione primaria e secondaria dei disturbi neuropsichici dell'eta' evolutiva;

b) prevenzione e riduzione delle sequele delle malattie neuropsichiche dell'eta' evolutiva;

c) interventi di psicoterapia per i problemi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza a salvaguardia della salute mentale del minore e della qualita' della vita del nucleo familiare;

d) intervento specifico di supporto all'integrazione scolastica per soggetti con disturbi neuropsichici in eta' evolutiva;

e) tutela e risocializzazione dei pazienti degenti in istituti neuropsicopedagogici o in istituti assistenziali favorendo la deistituzionalizzazione.

Art. 7

(Coordinamento del DSM)

1. Il DSM per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, e' coordinato da un medico psichiatra di II livello dirigenziale, nominato dal Direttore Generale con le modalita' previste dall'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 e individuato tra coloro che hanno scelto l'attivita' intra-moenia ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1997.

2. In ogni DSM il Coordinatore e' coadiuvato da un Consiglio di Dipartimento composto dai dirigenti responsabili delle Unita' operative. Detto Consiglio e' integrato, in occasione della preparazione delle relazioni di programma e di consuntivo, da un rappresentante per ogni categoria professionale designato dagli stessi operatori, da un operatore per ogni Ente accreditato e da un rappresentante per ogni soggetto del privato sociale che collabori all'attivita' del DSM attraverso atti formalmente assunti.

Art 8

(Budget del DSM)

1. Il DSM, in quanto struttura operativa della AUSL, e' centro di attivita' e di costo e dispone, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, di un budget definito dal Direttore Generale.

2. Il budget del DSM viene ripartito dal Direttore Generale, su proposta del Coordinatore del DSM, tra le Unita' operative in base alle attivita' e ai servizi gestiti da ciascuna di esse, agli specifici obiettivi dell'anno in corso, ai bisogni dell'utenza di ogni ambito territoriale, in forma integrata con le altre Unita' operative del Dipartimento.

Art. 9

(Partecipazione dell'utenza)

1. Il DSM predispone periodiche iniziative, riguardanti specifici e fondamentali aspetti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, con la consultazione di utenti, loro familiari e associazioni aventi finalita' statutarie di tutela dei diritti degli utenti psichiatrici.

2. Secondo modalita' stabilite dal DSM i pazienti, i loro familiari e le suddette associazioni possono riunirsi all'interno di locali del DSM per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di utenti, l'organizzazione del servizio e promuovere iniziative in merito.

3. ll responsabile del DSM convoca annualmente, quale momento partecipato di verifica e programmazione degli obiettivi del Dipartimento, la Conferenza dei servizi di salute mentale al fine di acquisire proposte e suggerimenti dai rappresentanti degli utenti, dai loro familiari e dalle associazioni di cui al comma 1.

4. Ogni cittadino utente del servizio ha diritto all'impostazione di un programma personalizzato che gli consenta di fruire delle risorse del servizio utili a soddisfare i suoi bisogni, in base alle valutazioni del gruppo operativo che lo assume in carico, e a conoscere i programmi di intervento nei suoi confronti e le finalita' di essi.

Art 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attivazione della presente legge le Aziende USL provvedono con le quote indistinte del Fondo sanitario loro assegnate.


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