Visto líart. 17, comma 3, della
legge 400/1988;
Visto líart. 12 della legge 328/2000, recante
«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali»;
Visto in particolare il comma 2 del suddetto
art. 12, che prevede líadozione di un regolamento al fine di definire
le figure professionali sociali da formare con corsi di laurea o con corsi
di formazione organizzati dalle Regioni e i criteri per il riconoscimento
e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata
in vigore della legge;
Visto il complesso dei provvedimenti già
presenti nellíordinamento giuridico in relazione alla figura
professionale sociale dellíassistente
sociale; Visto il Dpr 14/1987, recante «Valore abilitante del diploma
di assistente sociale» in attuazione del-líarticolo 9 del Dpr 162/1982,
e successive modificazioni;
Visti il Dpr 280/1989, recante «Modificazioni
al Dpr 14/1987, concernente il valore abilitante del di-ploma di assistente
sociale» e il decreto del ministro dellíUniversi-tà e della
Ricerca scientifica e tecno-logica del 5/8/1998, n. 340, «Regolamento
recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per
la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate
al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento»;
Visto líart. 1 della legge 84/1993, recante
«Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione
albo professionale»;
Vista in particolare la disciplina transitoria
introdotta dallíart. 84/1993, in riferimento ai titoli conseguiti presso
le scuole dirette a fini speciali universitarie;
Visto il decreto del ministro dellíUniversità
e della Ricerca scientifica e tecnologica 3/11/1999, n. 509;
Visto il decreto del ministro del-líUniversità
e della Ricerca scientifi-cae tecnologica del 4/8/2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del ministro dellíUniversità
e della Ricerca scientifica
e tecnologica del 28/11/2000, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»;
Vista la circolare della presidenza del
Consiglio dei ministri, dipartimento
della Funzione pubblica n. 6350/4.7 del
27/12/2000, concer-nente la valenza ai fini dellíaccesso al pubblico impiego
dei titoli universitari previsti dallíart. 3 del regola-mento in materia
di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del ministro
dellíUniversità e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509
del 3/11/1999;
Considerato il ruolo attribuito alla figura
professionale sociale dellíassistente sociale dalle disposizioni di cui
alle lettere a, d, e, f, g, del comma 1, dellíart. 19 e allíart. 22 della
legge 328/2000;
Ritenuto, per assicurare la realizzazione
degli obiettivi della legge 328/2000, tra cui líintegrazione socio- sanitaria,
di dover provvedere con urgenza agli adempimenti previsti dallíart. 12,
anche con singoli provvedimenti relativi alle diverse figure professionali
sociali;
Ritenuto, in particolare, di do-ver intervenire
a garantire la disciplina transitoria richiesta dalla lettera c) del
comma 2 dellíart. 12 della legge 328/2000;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare
certezza alle si-tuazioni e uniformità di comporta-mento, provvedere
alla individuazione del profilo professionale dellíassistente
sociale e alla definizione di criteri
per il riconoscimento e líequiparazione dei profili esistenti
alla data di entrata in vigore della legge
328/2000, oltre che allíequiparazione dei titoli di studio alle modalità
di accesso alla dirigenza senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica;
Vista líintesa con la Conferenza unificata
di cui allíart. 12 della legge 328/2000, recante «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
del...;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nellíadunanza
del...;
adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1 : Profilo professionale
degli assistenti sociali
1. È individuato, tra le figure
professionali sociali, il profilo professionale dellíassistente sociale.
2. Líassistente sociale svolge attività
professionali in strutture, pubbliche e private, di servizio alla
persona, nei servizi sociali e nelle organizzazioni
del terzo settore. Líassistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale
e di giudizio in tutte le fasi dellíintervento sociale per la prevenzione,
il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità
in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la
collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore.
Líassistente sociale svolge compiti di gestione, concorre allíorganizzazione,
alla programmazione e alla valutazione, collabora con líAutorità
giudiziaria svolgendo funzioni tecnico- professionali, può esercitare
líattività di coordinamento e di direzione
dei servizi sociali e partecipare alle
attività del sistema informativo dei servizi sociali. Líassistente
sociale può svolgere attività
didattico-formative e di supervisione per le attività di tirocinio
universitario.
Articolo 2 - Formazione universitaria
1. Líassistente sociale è formato
con corsi universitari di laurea afferenti alla classe VI «Classe
delle lauree in Scienze del servizio sociale», allegata al decreto
del ministe-ro dellíUniversità e della Ricerca scientifica e tecnologica
del 4/8/2000.
Articolo 3 - Equiparazione
dei titoli di studio
1. I titoli di studio conseguiti in conformità
al Dpr 14/1993 e alla legge 84/1993 sono equiparati, ai
fini dellíesercizio professionale, alle
lauree conseguite al termine dei corsi di studio afferenti alla classe
VI «lauree in Servizio sociale», allegata al decreto del ministro
del-líUniversità e della Ricerca scientifica e tecnologica del
4/8/2000.
Articolo 4 - Tabella di equiparazione
1. È stabilita la seguente tabella
di equiparazione
A. Titolo e Profilo
Assistente Sociale
|
B. Titoli e Profili equiparati Assistente
Sociale
|
Decreto ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e tecnologica 4/8/2000, classe VI, "Classe delle lauree in Scienze del
Servizio Sociale |
Diploma di assistente sociale con valore abilitante ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/01/1987 n.14 e
successive modificazioni |
Legge 23/3/1993, n° 84, artt. 1,2 e 5 |
Diploma di assistente sociale conseguito ai sensi del decreto
MURST 23/07/1993 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente al corso di diploma universitario in Servizi Sociali con
annessa tabella XL IV". |
Articolo 5 - Efficacia della equiparazione
1. La equiparazione di cui allíarticolo
3 è efficace per la valutazione omogenea dei titoli, ai fini lavorativi,
degli assistenti sociali nellíambito della pubblica amministrazione e
nel settore privato; nonché per líac-cesso alle qualifiche dirigenziali,
ai sensi degli artt. 26 e 28 del Dlgs 165/2001, degli assistenti sociali
in possesso dei requisiti previsti dalla legge 84/1993, dipendenti di
pubbliche amministrazioni e che abbiano
maturato almeno cinque anni di servizio, svolti nella posizione funzionale
di assistente sociale ovvero in posizioni funzionali per líaccesso alle
quali è richiesto il possesso di diploma di laurea.
Articolo 6 - Disposizioni transitorie
1. Gli incarichi dirigenziali già
conferiti agli assistenti sociali dalle pubbliche amministrazioni sono
confermati sulla base dellíequiparazione di cui allíart. 4.
2. Con successivo decreto sarà indivi-duato
e disciplinato il profilo professionale «Assistente sociale specialista»
ricoperto da coloro i quali siano in possesso della laurea specialistica
afferente alla classe 57/S «Classe delle lauree specialistiche in
programmazione e gestione delle politiche e servizi sociali» allegata
al Dm 28 novembre 2000, nonché da coloro che abbiano conseguito
la laurea, di durata quadriennale, presso líUniversità di Trieste
e la L.U.M.S.A. di Roma.