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Ciardi:

-Una volta stabilita questa base, affidabilissima, di diritto, abbiamo fatto un ragionamento molto semplice: se si possono comprendere tra i periodici tutte le pubblicazioni non necessariamente stampate che abbiano però carattere di periodicità, la cosa é estensibile anche ad internet.
L'internet é un sistema di intercomunicazioni fatte per via telefonica, diffuso in tutto il mondo, al quale si può accedere attraverso determinate agenzie, i server provider, tramite queste agenzie é possibile a chi voglia pubblicare un giornale, un periodico, farlo su internet anziché attraverso la carta stampata.
Cosa succede, però, che mentre per la stampa ci sono determinate garanzie su internet c'é un vuoto legislativo; perché in fondo é la stessa cosa se io la mattina mi alzo e vado a comprare il giornale oppure accendo il computer e lo leggo su internet. La legge sulla stampa era stata fatta a suo tempo per garantire da un lato pubblicisti e giornalisti e per evitare dall'altro che ci fossero scritti dove non si poteva risalire all'autore o allo stampatore, con la conseguenza di una mancanza di responsabilità per affermazioni che avrabbero potuto avere addirittura rilevanza penale.
L'attuale situazione di registrazione, ammessa anche per internet, equivale di fatto ad una semplice omologazione, come avviene nel caso delle società: viene qualcuno, presenta i requisiti richiesti dalla legge sulla stampa, e noi siamo tenuti a verificare l'esattezza e la rispondenza e poi ad ammettere la registrazione della testata.

Scotti:

-Non possiamo dire a Caio si ed aTizio no perché Tizio é di una corrente, di un'opinione, di un partito, di un clan culturale che non ci convince, perché violeremmo l'art. 21 della Costituzione.

Seta:

-Ci sono i problemi legati alle particolarità di internet, molti dicono che si tratta di una materia non disciplinabile, tra le altre cose per il carattere internazionale di queste connessioni. Ora mi pare che voi abbiate individuato un punto di appoggio della sentenza nella scelta del riferimento all'agenzia provider.

Ciardi:

-A noi interessava per la questione della competenza del Tribunale di Roma. Ora poiché la legge sulla stampa prevede che per la registrazione é competente il tribunale nel cui territorio é pubblicato il giornale, il periodico o quello che sia, avevamo bisogno di un riferimento, di un "ancoraggio territoriale", abbiamo dovuto individuare il punto da cui parte il periodico; quindi pur tenendo conto di tutti i complessi problemi internazionali, ci siamo limitati a quello che ci serviva per poter procedere alla registrazione. A noi interessa principalmente questo: c'era questa esigenza di dover adeguare una normativa antiquata ad un fatto nuovo che si sta diffondendo e quindi dovevamo fare qualcosa. Grazie alla base di diritto fornita dalla Suprema Corte ed al fatto che la cosa corrispondeva a logica abbiamo potuto farlo. Ci sono a questo punto due piccole appendici: la prima é che il direttore della testata deve essere un giornalista professionista...

Seta:

-Mi scusi se la interrompo, ma prima di passare a questi aspetti specifici, volevo farle una domanda sul diritto d'autore. Lei saprà che internet é una situazione variegata dove ci sono siti con carattere come lei diceva di periodico, poi ci sono home page o siti commerciali etc. Naturalmente la situazione é tale che é possibilissimo diciamo così copiare; la sentenza di cui parliamo può avere conseguenze su questo aspetto del copyright?

Ciardi:

-Le dico subito, si tratta di cose distinte. Noi come sezione stampa abbiamo compiti puramente amministrativi, quindi non possiamo e non dobbiamo occuparci della eventuale violazione di diritti quali il diritto di autore etc, di essi si occupano i giudici, qui a Roma della prima sezione civile. Io ritengo, ma qui posso dare solo un mio parere personale, che una volta equiparato uno stampato ad una diffusione a mezzo internet non ci siano poi delle differenze, ma questo le ripeto é solo un parere personale, sono conseguenze che presumibilmente si verificheranno e sulle quali altri giudici dovranno pronunciarsi.

Seta:

-Quindi, se ho ben capito, lei dice che il provvedimento preso dalla vostra Sezione Stampa va nella direzione di equiparare internet in tutto e per tutto alla carta stampata, ovvero rappresenta un importante precedente in questo senso. Adesso tornerei alla questione dei direttori; se non mi sbaglio, però, per la carta le pubblicazioni a carattere scientifico o tecnico possono avere un direttore che non sia un giornalista.

Ciardi:

Noi ci rifacciamo sempre alle stesse leggi; Ad esempio, prendiamo l'Ordinamento professionale dei giornalisti, l'art. 46 prevede che: il direttore ed il vicedirettore responsabile di un periodico, giornale, agenzia, debbano essere iscritti all'albo dei giornalisti professionisti, c'é un'eccezione e mi pare che a questo lei accennava, questa nel caso di internet é stata superata dal Ministero di Grazia e Giustizia che, in una nota, precisa che i giornali telematici non rientrano in questi casi, ovvero devono comunque avere come direttore responsabile un giornalista iscritto all'albo. Ora si tratta di una disposizione del Ministero che é stata recepita da noi perché in un certo senso ci faceva comodo, ma non é vincolante per un giudice, il quale non é soggetto neanche alle circolari. Per noi quanto dice il Ministero invece é vincolante, poiché ci muoviamo in un ambito amministrativo, e dunque era più semplice recepire quanto detto dal Ministero perché non avevamo motivi per non farlo. Questo non toglie che qualora si presentasse il caso non si possa fare in modo che il Ministero non torni sulle sue decisioni o che noi stessi non possiamo ritornarci.

Seta:

-In sostanza c'é spazio per ulteriori evoluzioni.Ciardi:

-Si. Il nostro é stato come gettare un sasso nello stagno, ci rendiamo conto che rimangono molti problemi da risolvere, ma intanto é stato come aprire una porta. Naturalmente siamo disponibili a qualsiasi soluzione anche diversa, però dobbiamo maturarla nell'eventuale conflitto che ci può essere tra le parti interessate, la nostra attività va avanti con il contraddittorio e la dialettica delle parti, evidentemente in questo provvedimento non c'era questa dialettica.


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