Ormai in attesa di nuovanomina, il Consiglio superiore di Sanità ha approvato la bozza didecreto ministeriale sulla determinazione della specifica attivitàprofessionale richiesta, per gli incarichi di direzione di struflura complessa,al personale della dirigenza sanitaria.
Se le difficoltà chesi erano presentate per l'area chirurgica già in sede diconfronto tra Consiglio superiore di Sanità e Società scientifichesembrano ormai superate. perplessità permangono invece per l'arearelativa alle altre discipline, in merito alla registrazione e classificazionedelle prestazioni.
Fermi restando i requisitidi anzianità di servizio di cui all'art. 5 del Dpr 484/97, icandidati dovranno avere prestato per almeno cinque anni nell'ultimo decennioattività continuativa nella specifica disciplina o in una equipollentein una struttura complessa. che eroghi le attività indicate in colonnaA. Le opzioni alternative prevedono o attività continuativa in strutturacomplessa, nell'ultimo decennio, nelle discipline di cui alla colonna Boppure, nell'ultimo quinquennio, l'incarico di direzione di struttura semplice.
Sono invece sufficientitre anni in caso di direzione, anche vicaria, di struttura complessa.
L'aspirante all'incaricodi struttura complessa dovrà aver svolto, per i periodi indicati,le attività e le prestazioni annuali minime indicate nella colonnaC, mentre eventuali attività e/o prestazioni svolte individualmentedevono essere riportate nella colonna D.
Gli ex primari dovranno,inoltre, produrre, per ogni anno dell'ultimo quinquennio, una relazionecertificata dal responsabile della struttura, attestante l'irnpegno direttodel candidato nelle attività elencate nella colonna C. Dal direttoresanitario arriverà infine la certificazione della relazione delcandidato sull'attività cornplessiva e sulla consistenza organicadella specifica struttura di appartenenza.