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GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 28 APRILE1999 MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 8 OTTOBRE 1998 N.520"REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL'EDUCATORE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N.502"
Il Ministro della Sanita'Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 22 ottobre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 1 giugno 1998; Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'educatore professionale anche alla luce dei provvedimenti in corso per l'armonizzazione delle figure professionali del settore; Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;ADOTTAIl seguente provvedimento:Art.1. 1. E' individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaboratoda un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalita' con obiettivi educativo/relazionali un un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico sociale dei soggetti in difficolta'. 2. L'educatore professionale: a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti in difficolta' per il raggiungimento di livelli piu' avanzati di autonomia; b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attivita' professionali all'interno di servizi socio sanitari e strutture socio sanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettivita'; d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunita'; e) partecipa ad attivita' di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati. 3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute. 4. L'educatore professionale svolge la sua attivita' professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio sanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale. Art.2. 1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazionied integrazioni, abilita all'esercizio della professione. Art.3. 1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture di assistenza socio sanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le universita'. Le universita' provvedono alla formazione attraversola facolta' di medicina e chirurgia in collegamento con le facolta' dipsicologia, sociologia e scienza dell'educazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 ottobre 1998 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1999 Registro n.1 Sanita', foglio n.71
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