DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 17 gennaio 1997,n. 57 "Regolamentoconcernente la individuazione della figura e relativo profilo professionaledel tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale" acura di Gennaro Esposito Visto l'articolo 6 comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1992 n 502 recante: «Riordino della disciplinain materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre1993, n 517; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitatedisposizioni, spetta al Ministro della Sanità di individuare conproprio decreto, le figure professionali da formare ed i relativi profili,relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnicoe della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimentile figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnicodell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Visto il parere del Consiglio superioredi sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Statoespresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997,con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consigliodei Ministri; Adotta il seguente regolamento: 1. 1. È individuata la figura professionaledel tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosocialecon il seguente profilo: 2. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazionepsichiatrica e psicosociale: a) collabora alla valutazione del disagiopsicosociale, della disabilità psichica e delle potenzialitàdel soggetto; analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorsedel contesto familiare e socio-ambientale; b) collabora all'identificazione degliobiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psicosociale e psichiatricanonché alla formulazione dello specifico programma di interventomirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento; c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazionedei soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali divaria complessità nonché, ove possibile, ad una attivitàlavorativa; d) opera nel contesto della prevenzioneprimaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazionidi rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischioe delle patologie manifeste; e) opera sulle famiglie e sul contestosociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità; f) collabora alla valutazione degli esitidel programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, inrelazione agli obiettivi prefissati. 3. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazionepsichiatrica e psicosociale contribuisce alla formazione del personaledi supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprioprofilo professionale. 4. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazionepsichiatrica e psicosociale svolge la sua attività professionalein strutture e servizi sanitari pubblici o privati, in regime dìdipendenza o libero professionale. 2. 1. Il diploma universitario di tecnicodell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale conseguitoai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'eserciziodella professione. Il presente decreto, munito del sigillodello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normatividella Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare. |