| | Editoriale Gennaio 1997 |
Addendum all'Editoriale di Gennaio 97
La legge 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamentequasi per intero nella legge 833 del 23 dicembre 1978, con la qualeveniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale
Ne riportiamo qui di seguito uno stralcio significativo per la questionedelle istituzioni psichiatriche.
Stralcio LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833.
Istituzione del servizio sanitario nazionale.
TITOLO I - Il Servizio sanitario nazionale:
Capo I - Principi ed obiettivi (artt.1-2)
Capo II - Competenze e strutture 3-18)
Capo III - Prestazioni e funzioni
Capo IV - Personale ;(artt.47-48)
Capo V - Controlli, contabilità e finanziamento (artt. 49-52)
TITOLO II - Procedure di programmazione e di attuazione del Serviziosanitario nazionale (artt.53-63)
TITOLO III - Norme transitorie e finali (artt.64-83)
Art. 1 - I princìpi.
Art 2.- Gli obiettivi.
- Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articoloè assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguataeducazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vitae di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause,la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilitàsomatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igienedell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origineanimale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonchéla prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllodella loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercioe distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessidiretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività ela economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamentoscientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale. - Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitariedel paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delleloro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievolialla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavorogli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela dellamaternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattoridi rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizionidi salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalitàperinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazionedei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privatadi ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo conogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e dirimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando ilmomento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitarigenerali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazionepur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire ilrecupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamentidell'atmosfera, delle acque e del suolo.
Art. 14 - Unità sanitarie locali.
- L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitarialocale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresitra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologichee socio-economiche della zona.
- Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsae anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunaleadeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari,più ristretti.
- Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria localeprovvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatricae alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblicae privata di ogni ordine e grado; f) all'igiene e medicina del lavoro,nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattieprofessionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attivitàsportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatorialee domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commerciodegli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanzaveterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impiantidi macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animaliall'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, suifarmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legalespettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relativeai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.33.
Art. 33 - Norme per gli accertamenti ed itrattamenti sanitari volontari e obbligatori.
- Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
- Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previstida leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitariaaccertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32della Costituzione, nel rispetto della dignitàdella persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibileil diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
- Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposticon provvedimento del sindaco nella sua qualità di autoritàsanitaria, su proposta motivata di un medico.
- Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuatidai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessitila degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
- Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenticommi devono essere accompagnati da iniziative rivoltead assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi èobbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorsoai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziativedi prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizie comunità.
- Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio,l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
- Chiunque può rivolgere al sindaco richiestadi revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato dispostoo prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
- Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro diecigiorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stessoprocedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. - 34 Accertamenti e trattamentisanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
- La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria localee nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplinal'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzionipreventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
- Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possonoessere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
- Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi allemalattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territorialiextraospedalieri di cui al primo comma.
- Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale puòprevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedalierasolo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedereurgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermoe se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottaretempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
- Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorioin condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalidadella proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medicodella unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazionea quanto previsto nel presente comma.
- Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuatopresso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosie cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentalecomprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantirela continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presentecomma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitarioregionale.
Art. - 35. Procedimento relativo agliaccertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenzaospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale
- Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitarioobbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dallaproposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddettaconvalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messocomunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
- Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazionie disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato aconvalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazioneal sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazionedel trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
- Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo èdisposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo,ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonchéal giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo èadottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va datacomunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramiteil prefetto.
- Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsioltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitarioresponsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria localeè tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindacoche ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudicetutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primoe secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibiledel trattamento stesso.
- Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicareal sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuitàdi degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo deltrattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenutaimpossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dànotizia al giudice tutelare.
- Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adottai provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrareil patrimonio dell'infermo.
- La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto commadel presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimentoe configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piùgrave, il reato di omissione di atti di ufficio.
- Chi è sottoposto a trattamento sanitarioobbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunalecompetente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dalgiudice tutelare.
- Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del terminedi cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporreanalogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che disponeil trattamento sanitario obbligatorio.
- Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudiziosenza ministero di difensore e farsi rappresentareda persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandatacon avviso di ricevimento.
- Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle particon decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificatoalle parti nonché al pubblico ministero.
- Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimentoche ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblicoministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima chesia tenuta l'udienza di comparizione.
- Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvedeentro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentitoil pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto leprove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successiviprovvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processonon è soggetta a registrazione.
Art. - 64. Norme transitorie perl'assistenza psichiatrica
- La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplinail graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatricie la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili,delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Laregione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessarela temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono esserericoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono statiricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamentopsichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potràcomunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
- Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzionidi enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamenteattività psichiatrica.
- E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzarequelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatrichedi ospedali generali, istituire negli ospedali generalidivisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezionipsichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
- La regione disciplina altresì con riferimento alle norme dicui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarielocali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenzae beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entratain vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione conle amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermidi mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delleamministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenzapsichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessinopiù regioni, queste provvedono d'intesa.
- La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatricidi cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatricipubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutturepubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionalee al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelleunità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale,che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'attodell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regimedi convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorsodi altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
- Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo commai servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondoquanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantirela continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale,e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozionee di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materiasanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degliospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt.4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
- Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo commai divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito,con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedalipsichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri entipubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuanoad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente primadell'entrata in vigore della presente legge.
- Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R.24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restandoquanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regioneprovvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico,nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vistadelle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per latutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.
- Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio1978, n. 180.
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