Art. 2.
(Disposizioni in materia di mediciincaricati provvisori e di personale laureato del
Servizio sanitario nazionale)
1. Entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aziende unità sanitarie localied ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli
istituti di ricovero e cura a caratterescientifico (IRCCS) sono autorizzati, nellíambito
delle risorse finanziarie disponibiliper le spese del personale del Servizio sanitario
nazionale, e nei limiti di quanto previstodallíarticolo 39, comma 18, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,a bandire concorsi, nei limiti delle
dotazioni organiche definite ed approvatee nel rispetto dei princìpi desumibili
dallíarticolo 6 del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con una riserva fino al50 per cento dei posti a favore del personale
sanitario laureato cui sia stato conferitoun incarico provvisorio, ai sensi dellíarticolo 9,
diciassettesimo comma, della legge 20maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati
secondo le modalità stabilite dalregolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
2. La riserva di cuial comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza
della specializzazione nella disciplinarichiesta dal citato regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblican. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la
data di entrata in vigore della presentelegge abbiano prestato servizio, per un periodo
complessivo non inferiore a sedici mesie a titolo di incarico provvisorio nella predetta
disciplina, presso aziende unitàsanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici
universitari, o presso gli IRCCS.
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