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Legge 29 dicembre 2000,n. 401

"Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario"

pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 5 dell'8 gennaio 2001

Art. 1.

(Passaggio di area o didisciplina del
personale del Serviziosanitario nazionale)

    1. Insede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica delServizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto didata certa emanato dal legale rappresentante dellíente, risulti in servizioda almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quellaper la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senzaulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale nellíareao nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dellíinquadramentoil direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitarionazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogniche avevano determinato líimpiego del personale nellíarea o nella disciplinadiversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo,fermo restando líorganico complessivo, la modifica delle piante organicheconseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato liberonellíarea o disciplina di provenienza.

Art. 2.

(Disposizioni in materiadi medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitarionazionale)

    1. Entrocentottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policliniciuniversitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico(IRCCS) sono autorizzati, nellíambito delle risorse finanziarie disponibiliper le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limitidi quanto previsto dallíarticolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limitidelle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei princìpidesumibili dallíarticolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento deiposti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferitoun incarico provvisorio, ai sensi dellíarticolo 9, diciassettesimo comma,della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondole modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidentedella Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

    2. Lariserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche incarenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamentoemanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, neicinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente leggeabbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedicimesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, pressoaziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policliniciuniversitari, o presso gli IRCCS.
    3. Iltitolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degliarticoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollenteal diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria,deve intendersi valido anche ai fini dellíinquadramento nei posti organicidi psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo perla disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previstiper i due profili professionali.
    4. Ledisposizioni di cui allíarticolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, come sostituito dallíarticolo 10 del decreto legislativo 29ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità.In sede di prima applicazione di tali disposizioni, nel rispetto di quantostabilito dallíarticolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e, comunque, non oltre tre anni dalladata di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per líaccessoalla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionaledel Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibiliè riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandisconoil relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provenganodalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assuntitramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturatouníanzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carrierao qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso pertitoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

Art. 3.

(Corsi di formazione
specifica in medicinagenerale)

    1. I laureatiin medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea primadel 31 dicembre 1991 ed abilitati allíesercizio professionale sono ammessia domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicinagenerale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I mediciammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possonosvolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighiformativi.

Art. 4.

(Attribuzione di mansionisuperiori)

    1. A parzialederoga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre1995 nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica,radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diplomadi specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapiae medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente diprimo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazionenelle predette discipline.

Art. 5.

(Personale che svolgeattività di ricerca
presso líIstituto superioredi sanità)

    1. Perpotenziare líattività di ricerca nel campo sanitario, líIstitutosuperiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del dispostodi cui allíarticolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissatoil limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneriper le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento,a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinatiallo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamentiderivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.

Art. 6.

(Regime previdenzialeper i dirigenti della guardia medica e della medicina dei servizi. Disposizioniin materia di accordi collettivi nazionali)

    1. Ilcomma 13 dellíarticolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applicaanche ai medici addetti alle attività di guardia medica ed allamedicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidentedella Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed allíaccordo reso esecutivocon decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, inquadratinel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

    2. Gliaccordi collettivi nazionali riguardanti il comparto del personale delServizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionalesono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica entro iltermine di trenta giorni dalla sottoscrizione, previo espletamento delleprocedure di cui allíarticolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Corso di specializzazione
in medicina del lavoro)

    1. IlMinistero della sanità, nellíambito dellíattività di programmazionedi cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998, provvedead aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazionein medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia taleda coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.

Art. 8.

(Scuole di specializzazione)

    1. Ilnumero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri,farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuoledi specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondole medesime modalità previste per i medici dallíarticolo 35 deldecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazioneannuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borsedi studio nellíambito delle risorse già previste.


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