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XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 174
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI
" Norme per la prevenzione e la cura
delle malattie mentali "
Presentata il 30 maggio 2001
PROGETTO DI LEGGE - N. 174
Art. 1.
1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
abrogati.
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con propria legge i servizi di salute mentale entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge secondo i princìpi
e i criteri ivi stabiliti.
2. La prevenzione e la cura delle malattie mentali sono effettuate attraverso
il dipartimento di salute mentale (DSM).
3. I DSM attuano la prevenzione e la cura della malattia mentale sul territorio
o su parte del territorio di una azienda sanitaria locale (ASL), e hanno
la responsabilità della cura del malato e del suo recupero sociale,
in relazione al suo stato. Il responsabile del DSM deve essere un medico
psichiatra con esperienza o capacità direttive ed è nominato
dalla ASL di competenza ai sensi delle vigenti norme legislative e contrattuali,
previo parere, non vincolante, di appositi organismi rappresentativi dell'utenza.
I DSM comprendono le seguenti strutture, di cui almeno una per ogni tipo:
a) centro di salute mentale (CSM): ha la responsabilità del
malato in tutti i suoi aspetti sociali, legali e terapeutici; svolge attività
anche di urgenza, ha una apertura parziale 24 ore su 24 e deve essere articolato
su tutto il territorio nazionale. In particolare ha il compito di:
1) curare il malato al suo domicilio;
2) assicurare al malato un'attività lavorativa e sociale compatibile
con le sue possibilità;
3) assicurare una adeguata attività di day-hospital, anche
attraverso convenzioni, comprendenti attività ricreative e lavorative.
I day-hospital devono essere dotati di almeno 10 posti ogni 100
mila abitanti e devono essere aperti per almeno 50 ore settimanali;
4) organizzare e controllare l'inserimento, volontario od obbligatorio,
del malato nelle strutture di tipo residenziale, liberamente scelte dal
malato o dai suoi familiari, anche se non facenti parte del territorio
di competenza del DSM;
5) seguire e controllare il passaggio del malato nelle varie strutture,
tenendone informati i familiari o i conviventi;
6) assicurare al malato i necessari esami periodici sul suo stato fisico
di salute, oltre agli esami preliminari volti ad escludere eventuali fattori
organici della malattia;
7) assicurare, direttamente o mediante organizzazioni convenzionate, il
servizio di emergenza psichiatrica territoriale, funzionante 24 ore su
24 per le situazioni in cui sia richiesto un intervento domiciliare;
b) struttura residenziale con assistenza continuata (SRA): è
destinata ai pazienti che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi,
volontari od obbligatori, non erogabili a domicilio o nei day-hospital.
Tali strutture devono essere dotate di adeguati spazi verdi e di ricreazione.
Le strutture per giovani e per adulti devono assicurare al malato, per
almeno quattro ore al giorno, attività lavorative, ricreative e
di attività fisica. Deve essere assicurato, tra strutture pubbliche
e convenzionate, un numero di posti corrispondenti ad almeno 80 ogni 100
mila abitanti. Ogni struttura non può avere più di 50 ospiti.
In ogni regione devono essere organizzate almeno tre SRA per accogliere
i malati più gravi, pericolosi per sé e per gli altri o che
rifiutino l'inserimento in comunità aperte. I malati destinati all'ospedale
psichiatrico giudiziario sono ricoverati, alla data di entrata in vigore
della presente legge, in tali strutture regionali. Le SRA sono suddivise
in tre gruppi:
1) per giovani da 15 a 25 anni, prevedendo l'accoglibilità per i
giovani dai 14 ai 22 anni;
2) per adulti;
3) per anziani con autosufficienza limitata o non autosufficienti.
4. Alcune o tutte le strutture del DSM di cui al comma 3 possono essere
raggruppate in una unica zona o gruppo di edifici, qualora questo realizzi
una migliore efficacia nella continuità dei trattamenti terapeutici.
5. I DSM hanno l'obbligo di collaborare con le autorità scolastiche
per compiti di prevenzione della malattia mentale e di informazione al
corpo insegnante.
6. Gli ospedali generali e le cliniche universitarie si possono dotare
di un reparto psichiatrico con compiti di terapia dei malati in fase acuta
o in situazione di emergenza, nonché per l'effettuazione di esami
clinici dei malati che richiedano la degenza ospedaliera.
7. Almeno un ospedale ogni 500 mila abitanti deve essere dotato di un servizio
di pronto soccorso psichiatrico, in cui è assicurata la presenza
di uno psichiatra 24 ore su 24.
8. Al personale dipendente dall'amministrazione dell'ospedale di cui al
comma 7 è fatto obbligo, al momento del ricovero del paziente, di
richiedere immediatamente informazioni e cartella clinica al CSM di appartenenza,
tenere informato il CSM delle terapie effettuate, avvisarlo preventivamente
sulle dimissioni e concordare con questo le modalità con cui sarà
assicurata la continuità delle terapie al paziente.
Art. 3.
1. Ogni trattamento sanitario obbligatorio (TSO) deve essere effettuato
dopo che sia stato attuato ogni valido tentativo per ottenere il consenso
del malato.
2. Il TSO può essere:
a) TSO di urgenza. Può essere richiesto da chiunque ne abbia
interesse. Deve essere convalidato da uno psichiatra, esercitante la professione.
Ha validità massima di 72 ore e deve essere effettuato negli ospedali
generali o nelle cliniche psichiatriche sedi dei reparti di psichiatria.
Non è rinnovabile. Deve essere effettuato solo se esistano alterazioni
psichiche tali da arrecare danno o pregiudizio al malato o a terzi. Può
essere effettuato anche in caso di patologie fisiche che il malato rifiuta
di curare. I medici del reparto possono interrompere il ricovero, avvisando
tempestivamente il medico curante, i familiari ed il CSM;
b) TSO. Può consistere in visite mediche a domicilio o presso
il CSM; in somministrazione a domicilio di farmaci; in ricoveri presso
le strutture residenziali; in esami clinici e di laboratorio ed in genere
in trattamenti diagnostici da effettuare presso gli ospedali dotati di
reparti di psichiatria. Ha una durata massima di due mesi, rinnovabile.
Può essere richiesto dai familiari, da operatori sociali che abbiano
in cura il malato, da uno psichiatra o dal CSM.
3. Il TSO deve essere confermato da due psichiatri, di cui uno dipendente
da una struttura pubblica, che abbiano visitato il malato e che certifichino
con motivazione scritta la loro decisione.
4. Il TSO presso i reparti di psichiatria ospedalieri può essere
protratto oltre le 72 ore solo a scopo diagnostico o nell'attesa di trovare
strutture alternative e, comunque, non è rinnovabile allo scadere
dei due mesi.
5. I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile della struttura
o dal medico curante, se si tratta di prescrizione di farmaci, qualora
siano venuti meno i motivi del trattamento e con motivazione scritta e
dopo essersi assicurati della possibilità di continuità del
trattamento terapeutico.
6. L'abbandono del malato in caso di TSO configura, salvo che non sussistano
gli estremi di un delitto più grave, omissione di soccorso.
7. Il TSO è effettuato di regola da personale sanitario e nel massimo
rispetto delle relazioni sociali e della personalità del malato.
Solo in caso di evidente pericolosità può essere richiesto
l'intervento della forza pubblica.
8. Il TSO, se richiesto per inserimento in strutture residenziali od ospedaliere,
è effettuato nelle strutture indicate dal malato, o dai familiari
e dagli operatori sociali che l'hanno in cura, o dove opera il medico curante.
9. Il responsabile della struttura sanitaria deve inoltrare con la massima
sollecitudine, e comunque non oltre le 24 ore, alla commissione per i diritti
del malato di mente di cui al comma 10, con indicazione della motivazione
dello stesso, salvo il caso di TSO di urgenza, notifica del TSO, degli
obiettivi del trattamento nonché della sua presumibile durata. Deve
altresì inoltrare con le stesse caratteristiche di urgenza alla
citata commissione i ricorsi dei malati avverso il TSO.
10. E' istituita presso ogni sede di giudice tutelare una commissione per
i diritti del malato di mente con funzioni ispettive e di controllo.
11. La commissione di cui al comma 10 è presieduta da un giudice
tutelare ed è composta dal giudice stesso, da uno psichiatra con
almeno dieci anni di attività professionale in strutture pubbliche
o convenzionate e da un rappresentante delle associazioni dei familiari
presenti sul territorio. I membri aggiunti, fino a tre unità, della
commissione, di cui al comma 10, durano in carica tre anni e la loro attività
è remunerata su base oraria corrispondente agli emolumenti dei dirigenti
di enti pubblici. I membri della commissione devono dare la massima garanzia
di moralità pubblica; sono estratti a sorte da un elenco di dieci
candidati indicati rispettivamente dalla associazione professionale e dalle
associazioni di familiari.
12. La commissione di cui al comma 10, che può avvalersi dell'opera
di consulenti aggiunti, nel numero massimo di tre, decide in merito a:
a) la convalida dei TSO;
b) l'esame di ricorsi sui TSO da parte dei malati, o di chiunque
ne abbia interesse;
c) i reclami o le segnalazioni da parte di cittadini sul funzionamento
delle strutture che effettuano TSO operanti sul territorio, per gli eventuali
opportuni procedimenti a carattere civile o penale.
13. Il malato, e chiunque ne abbia interesse, può appellarsi in
qualsiasi momento alla commissione di cui al comma 10 per chiedere l'annullamento
od una modifica dei termini del TSO.
14. Il ricorso di cui al comma 13 non può essere presentato più
di una volta durante la durata del TSO. La commissione di cui al comma
10 ha l'obbligo di comunicare per scritto le sue decisioni entro una settimana
dall'avvenuto ricevimento del ricorso.
15. L'omissione della comunicazione di TSO, dei ricorsi del malato e delle
decisioni della commissione di cui al comma 10, configura, salvo che non
esistano gli estremi per un reato più grave, il reato di omissione
di atti di ufficio.
16. Nel caso di TSO ripetuti per oltre sei mesi, il malato, o chi ne abbia
interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso
contro il provvedimento convalidato dalla commissione di cui al comma 10.
Nel processo davanti al tribunale, le parti possono stare in giudizio senza
ministero di difensore o farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere
presentato al tribunale mediante semplice lettera scritta. Il presidente
fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché
al pubblico ministero. Il presidente del tribunale decide entro dieci giorni,
sentite le parti ed il pubblico ministero. I ricorsi ed i successivi provvedimenti
sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è
soggetta a registrazione.
Art. 4.
1. Il malato ha diritto alla cura anche quando la sua alterazione mentale
lo porti a rifiutare ogni aiuto. Deve essere comunque sempre cercato il
suo consenso e le cure farmacologiche devono essere intraprese dopo una
attenta valutazione del rapporto tra costi e benefìci, tenendo conto
anche degli inconvenienti, sia fisici sia relativi alla vita di relazione,
dovuti agli effetti collaterali della cura stessa.
2. I malati di mente devono essere inseriti nelle liste di collocamento
obbligatorio per portatori di handicap. Le strutture curative hanno
l'obbligo di supportare l'attività lavorativa del malato in modo
che sia di utilità alla azienda in cui è inserito. Quando
venga meno la capacità del malato ad un lavoro in una struttura
normale, gli deve essere proposto un lavoro in una delle strutture protette
allo scopo costituite.
3. Il malato di mente deve ricevere dalla sua attività un emolumento
corrispondente al valore economico del lavoro effettivamente svolto. Da
tale emolumento possono essere detratte le spese per gli operatori adibiti
alla cura del malato e per le strutture protette costituite ai sensi del
comma 2. Al malato deve comunque essere lasciato non meno di un quarto
degli emolumenti di sua competenza.
4. Il malato di mente ha diritto al rispetto della propria personalità.
La sua situazione di abbandono non costituisce motivo di un inserimento
coatto in una struttura protetta, a meno che il proseguimento della sua
vita abituale non comporti un serio pericolo per la sua salute o per le
sue capacità intellettive o il malato stesso non costituisca pericolo
per altri. La difesa degli interessi del malato può essere demandata
a persone allo scopo nominate.
5. Le strutture di terapia residenziale devono prevedere, pur nel rispetto
delle regole di vita comunitaria, almeno quattro ore giornaliere di libera
uscita, nonché permessi prolungati per viaggi o per visite presso
familiari o amici, se da questi esplicitamente accettati. Le disposizioni
del presente comma non si applicano in caso di TSO.
6. I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con malati
di mente maggiorenni. Devono essere proposte forme di sussidio ai familiari
disponibili a mantenere in famiglia il malato; il CSM deve adoperarsi al
fine di incentivare la convivenza e garantire ai familiari i necessari
aiuti e le convenienti pause nella convivenza stessa.
7. Il malato di mente, o i familiari, ha diritto di scegliere liberamente
il medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di supporto. Le
strutture del territorio di appartenenza possono essere adeguatamente proposte
ma non possono essere fatte oggetto di scelta coatta.
8. Il malato di mente ed i familiari devono essere incentivati a costituire
associazioni, per la tutela dei loro interessi. Le associazioni devono
essere preliminarmente e primariamente ascoltate dalle strutture del DSM
in tutte le decisioni relative alla politica psichiatrica sul territorio.
Art. 5.
1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o privata. Devono
essere a diretta gestione pubblica il CSM, salvo per quanto riguarda le
emergenze ed il day-hospital, ed almeno una struttura residenziale
per tipo e per ASL. Le strutture incaricate dell'ispezione, ai sensi del
comma 2, devono essere sempre pubbliche.
2. La regione controlla, tramite i suoi ispettori, la conformità
delle strutture del DSM, sia pubbliche che private, alle disposizioni della
presente legge e di eventuali leggi regionali ed ai princìpi di
un corretto e umano trattamento dei malati di mente. Le ispezioni devono
essere almeno biennali e non devono essere precedute da alcuna forma di
avviso.
3. La regione stipula convenzioni con le strutture sanitarie esistenti
sul proprio territorio, abilitandole al trattamento delle malattie mentali
e tenendo presente il parere dei responsabili del DSM e dell'utenza, e,
in maniera prioritaria, il risultato delle ispezioni di cui al comma 2.
Tali convenzioni danno alle strutture stesse la possibilità di essere
utilizzate dalle ASL come parte integrante della organizzazione del DSM,
mediante contratti allo scopo stipulati, qualora l'ASL non ritenga di dover
utilizzare esclusivamente strutture proprie. Nella utilizzazione di strutture
private è data la precedenza alle strutture a carattere cooperativo
o che utilizzano il lavoro, anche parziale, di malati di mente.
Art. 6.
1. Nell'ambito dell'assessorato alla sanità, le regioni hanno l'obbligo
di istituire un ufficio di psichiatria con funzioni ispettive, di stimolo
e di indirizzo per tutte le ASL e per la raccolta di dati epidemiologici.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono altresì incaricati di effettuare
le ispezioni biennali su tutte le strutture pubbliche e private esistenti
sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. A tale riguardo
devono essere ascoltati le associazioni dei familiari e adeguati campioni
dell'utenza.
3. Gli uffici di cui al presente articolo hanno altresì il compito
di valutare l'efficienza delle iniziative di socializzazione e di riabilitazione
intraprese a favore dei malati di mente; di controllare il rispetto dei
diritti dei ricoverati nelle strutture pubbliche e private, nonché
il livello di aggiornamento professionale dei lavoratori; di promuovere
l'avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa e l'istituzione di cooperative
dei soggetti ricoverati.
4. Le regioni sono tenute a controllare l'aggiornamento professionale degli
operatori psichiatrici e a promuovere i necessari corsi di formazione,
in collaborazione con l'università e con le strutture riabilitative
delle ASL.
5. I gruppi di studi e le commissioni regionali istituiti in materia di
malattie mentali devono prevedere una adeguata rappresentanza dell'utenza.
Art. 7.
1. Presso il Ministero della sanità, è istituito, nei limiti
delle dotazioni di organico esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Ufficio speciale di psichiatria. Tale Ufficio ha il compito
di:
a) effettuare ispezioni presso le strutture regionali al fine di
controllare l'attuazione e la conformità alle disposizioni della
presente legge;
b) raccogliere ed elaborare dati statistici relativi alla diffusione
e alle caratteristiche delle malattie di mente, allo stato delle strutture
ed al grado di attuazione della presente legge;
c) raccogliere informazioni sulle esperienze in altri Paesi, in
particolare dell'Unione europea;
d) proporre studi e ricerche in campo epidemiologico, clinico e
organizzativo, di intesa con il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2. Presso il Ministero della sanità è istituita la Commissione
centrale di psichiatria, di seguito denominata "Commissione", organo di
consulenza scientifica ed organizzativa formato da:
a) un rappresentante per ogni commissione regionale di psichiatria
istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
b) il direttore dell'Ufficio speciale di psichiatria di cui al comma
1;
c) due professori di università specializzati in psichiatria;
d) due responsabili di unità operative di psichiatria;
e) due rappresentanti delle associazioni di familiari dei malati
di mente a carattere almeno regionale.
3. La Commissione opera di intesa con l'Ufficio speciale di psichiatria
di cui al comma 1 nella elaborazione di verifiche sull'attuazione della
presente legge, sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori
e su eventuali proposte da sottoporre al Ministero della sanità.
I suoi membri durano in carica cinque anni.
Art. 8.
1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono utilizzati
per la realizzazione di strutture a favore dei malati di mente. Qualora
la loro ubicazione e le loro caratteristiche non li rendano adatti alla
trasformazione nelle nuove strutture previste dalla presente legge, può
esserne disposta l'alienazione, purché il ricavato sia destinato
per l'apprestamento di strutture destinate ai malati di mente o per il
loro funzionamento.
2. L'attività ed il personale dei reparti ospedalieri e delle comunità
situate negli ex ospedali psichiatrici devono essere integrati nelle strutture
dei DSM all'atto della loro istituzione.
3. Le ASL possono ricevere in uso, con convenzione di una durata almeno
ventennale, con decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto
con il Ministro per la solidarietà sociale, edifici, strutture ed
aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli
alle attività dei DSM.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
possono concedere in uso gratuito agli enti ed alle associazioni convenzionati
e del privato sociale beni di loro proprietà con vincolo di destinazione
alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento, anche lavorativo,
del malato di mente.
Art. 9.
1. Le università nelle quali siano istituite scuole di specializzazione
di psichiatria partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica e, nell'ambito
dell'autonomia universitaria e delle convenzioni tra università
e regioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
hanno la responsabilità di reparti ospedalieri.
2. Le università di cui al comma 1 possono, altresì, provvedere
alla gestione di un DSM. Per le sedi universitarie dislocate in più
poli di insegnamento, è garantito che ad ogni polo sia affidata
la responsabilità di un DSM.
3. Le università sono abilitate a svolgere, anche a livello nazionale
e regionale, attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di
assistenza di secondo livello per patologie di mente particolari.
4. Le università si attengono ai princìpi organizzativi e
funzionali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi regionali.
5. Sono assicurate in ogni caso alle università l'autonomia direzionale
e gestionale dei servizi di cui al presente articolo e la possibilità
di organizzare gli stessi, in modo confacente alle esigenze dell'attività
didattica, di formazione e specializzazione professionale e di ricerca
scientifica, a condizione che siano sempre garantiti i diritti del malato.
6. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad organizzare
la ricerca e la didattica in maniera compatibile con i parametri regionali.
Alle attività di ricerca e di studio svolte nell'ambito delle convenzioni
partecipano secondo le qualifiche e le competenze gli operatori del DSM
indipendentemente dall'ente di appartenenza.
Art. 10.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in ogni ASL sono istituiti i relativi DSM con i servizi e le strutture
a gestione pubblica previsti dalla presente legge. Il personale può
essere reperito anche in deroga alle norme vigenti sulle assunzioni, sui
trasferimenti e sugli inquadramenti. La ASL deve inoltre porre ogni cura
nell'assicurare, alla data di cui al presente comma, il completamento dei
servizi eventualmente anche tramite idonee strutture convenzionate.
2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di cui al
comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità
comunali o regionali, anche mediante requisizione di edifici pubblici o
privati, che rispondano, almeno provvisoriamente, ai requisiti previsti
dalla presente legge.
3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM entro il termine
di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale esonera dal servizio
il responsabile della ASL e nomina un commissario ad acta, con lo
specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale e strutture.
4. Qualora entro un mese giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1, il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario
ad acta ai sensi del comma 3, quest'ultimo è nominato con
decreto del Ministro della sanità.
Art. 11.
1. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate
con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo
scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare
del Fondo stesso.
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