Ecco il testo della legge relativa all'istituzione dell'amministratore di sostegno approvato in data 21 dicembre 2003
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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 375-B DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori ASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI, BOCO, CARELLA, CARUSO Antonino, MAGISTRELLI, RIPAMONTI, TOIA e ZANCAN (V. Stampato n.375) approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senatodella Repubblica il 21 dicembre
(V. Stampato Camera n.2189) modificato dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2003 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 ottobre 2003
INTRODUZIONE NEL LIBRO PRIMO, TITOLO XII, DEL CODICE CIVILE DEL CAPO I, RELATIVO ALLISTITUZIONE DELLAMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 E 429 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE, NONCHÈ RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nellespletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».
Art. 3.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:«Capo I. - Dellamministrazione di sostegno. Art. 404. -(Amministrazione di sostegno). La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. -(Decreto di nomina dellamministratore di sostegno. Durata dellincarico e relativa pubblicità). Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dellamministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nellarticolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nellultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
Se linteressato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dellinterdizione o dellinabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche dufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e lamministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dellamministratore di sostegno deve contenere lindicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dellamministratore di sostegno;
2) della durata dellincarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) delloggetto dellincarico e degli atti che lamministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con lassistenza dellamministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che lamministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui lamministratore di sostegno deve riferire al giudice circa lattività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dellincarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche dufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dellamministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dellamministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nellapposito registro. Il decreto di apertura dellamministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, allufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine allatto di nascita del beneficiario. Se la durata dellincarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga Art. 406. -(Soggetti). Il ricorso per listituzione dellamministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nellarticolo 417 Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente allistanza di revoca dellinterdizione o dellinabilitazione davanti al giudice competente per questultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna lapertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui allarticolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407. -(Procedimento). Il ricorso per listituzione dellamministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dellamministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui allarticolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche dufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche dufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dellamministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dellamministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. -(Scelta dellamministratore di sostegno). La scelta dellamministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Lamministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dallautore con le stesse forme Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa lopportunità, e nel caso di designazione dellinteressato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare allincarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso lufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. Art. 409. -(Effetti dellamministrazione di sostegno). Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o lassistenza necessaria dellamministratore di sostegno. Il beneficiario dellamministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art. 410. - (Doveri dellamministratore di sostegno). Nello svolgimento dei suoi compiti lamministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire linteresse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui allarticolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. Lamministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. rt. 411. - (Norme applicabili allamministrazione di sostegno). Si applicano allamministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. Allamministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dellamministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. l giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina lamministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per linterdetto o linabilitato, si estendano al beneficiario dellamministrazione di sostegno, avuto riguardo allinteresse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dallamministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). Gli atti compiuti dallamministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto alloggetto dellincarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dellamministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dellamministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce lamministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione allamministrazione di sostegno.
Art. 413. (Revoca dellamministrazione di sostegno). Quando il beneficiario, lamministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui allarticolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dellamministrazione di sostegno, o per la sostituzione dellamministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. istanza è comunicata al beneficiario ed allamministratore di sostegno.
l giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. l giudice tutelare provvede altresì, anche dufficio, alla dichiarazione di cessazione dellamministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso lamministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dellarticolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione». . Allarticolo 388 del codice civile le parole: «prima dellapprovazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dallapprovazione». . Dallapplicazione della disposizione di cui allarticolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dellarticolo 414 sono inserite le seguenti parole: «Capo II. -Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».
2. Larticolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 414. -(Persone che possono essere interdette). Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Art. 5.
. Nel primo comma dellarticolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».
Art. 6.
Allarticolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare lamministrazione di sostegno, il giudice, dufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per linterdizione o per linabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dellarticolo 405».
Art. 7.
1. Il terzo comma dellarticolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente: «Nella scelta del tutore dellinterdetto e del curatore dellinabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea allincarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nellarticolo 408».
Art. 8.
Allarticolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le altre: «della persona stabilmente convivente,».
Art. 9.
Allarticolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: «Nella sentenza che pronuncia linterdizione o linabilitazione, o in successivi provvedimenti dellautorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dallinterdetto senza lintervento ovvero con lassistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti lordinaria amministrazione possano essere compiuti dallinabilitato senza lassistenza del curatore».
Art. 10.
Allarticolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se nel corso del giudizio per la revoca dellinterdizione o dellinabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dallamministratore di sostegno, il tribunale, dufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».
Art. 11.
Larticolo 39 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato. Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI Art. 12.1. Larticolo 44 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e lamministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dellamministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».
Art. 13.
Dopo larticolo 46 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti allobbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dallarticolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
- Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della giustizia.
- Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
Larticolo 47 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Art. 47. Presso lufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».
Art. 15.
Dopo larticolo 49 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente: «Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone lamministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via durgenza ai sensi dellarticolo 405 del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria; 3) le complete generalità dellamministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica; 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dellamministrazione di
sostegno». 5) Art. 16. 6) 1. Allarticolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono
inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno». 7) Art. 17. 8) 1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dellinabilitazione»
sono sostituite dalle seguenti: «, dellinabilitazione e dellamministrazione di sostegno». 9) . Dopo larticolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 720-bis. - (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). -Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte dappello a norma dellarticolo 739. Contro il decreto della corte dappello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».
Art. 18.
- Allarticolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano lamministrazione di sostegno».
- Allarticolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi allamministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».
- Allarticolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano lamministrazione di sostegno».
- Allarticolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano lamministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».
Art. 19.
1. Nellarticolo 92, primo comma, dellordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per ladozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».
Art. 20.
La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Carlo Gozio, psichiatra e psicoterapeuta, lavora a Brescia ed è responsabile del Centro Residenziale Terapeutico e del Centro Diurno degli Spedali Civili di Brescia.
Cura per conto dell'Associazione Laura Saiani Consolati il sito www.psichiatriabrescia.it.
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