Riceviamo e volentieri pubblichianmo
Psichiatria: No a una nuova legge quadro
La 180 va applicata
Itaca è critica con la nuova proposta di legge per la riforma della psichiatria, a firma Burani-Naro. I perché del no.
tratto da: www.itaca.coopsoc.it
di Ardea Moretti*
* Responsabile area Psichiatria
Cooperativa Itaca - Pordenone
Credo che più che riformare o cambiare la legge 180/78, sia necessario applicarla.
Credo che non sia necessario disegnare una nuova legge quadro (che, giustamente,deve rimandare alle singole e diverse Regioni, in base a quanto definito nella328/2000, gli specifici criteri di applicazione), in quanto la 180 dà gli spunti base (per chi vuole intenderli) per una politica rivolta alla salute mentale (definizione,prevenzione, cura, riabilitazione). Credo sia necessario definire in modo "alto", questo sì per fonte legislativa superiore a quella regionale, quali siano le risorse da assegnarsi comunque al perseguimento degli obiettivi di salute mentale, e definire i modi per costringere gli attori che intervengono in merito, a diversi piani di potere, a rendere disponibili e ad utilizzare in modo soddisfacente, tali risorse, definendo criteri omogenei di valutazione. Credo anche che non sia un obiettivo primario quello di pretendere una uniformità, una omogeneizzazione delle risposte ai bisogni su tutto il territorio nazionale. Ma che sia un obiettivo imprescindibile quello di garantire comunque e dovunque il diritto di cittadinanza, per tutti e a tutti i livelli.
Alcuni/diversi/vari Dipartimenti di salute mentale lo stanno perseguendo, lo stesso fanno alcune/diverse/varie Cooperative sociali, alcuni/diversi/vari enti locali, associazioni di familiari, singoli cittadini, altre entità del territorio.
A fronte di questo c'è una proposta di legge, a firma Burani Procaccini-Naro, che ribalta tutto. Di nuovo. Una proposta di legge relativa a nuove norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie psichiche, completamente nuova, che non tiene conto di quelle precedenti già esaminate in Commissione Affari sociali, e quindi deve implicare un nuovo cammino nell'iter procedurale. A tale proposito sarebbe 'interessante' poter disporre di un rendiconto dei costi, in termini finanziari ovviamente, dei vari "iter" che si sono susseguiti a partire dal 2001, anno della presentazione della prima proposta di legge a firma Burani Procaccini per la riforma della legge "Basaglia", e tradurli in borse lavoro, ore di formazione, di animazione, sussidi.
Ho l'impressione di provare un certo fastidio (o nausea) a leggere (e poi commentare) l'ennesimo testo. L'ennesimo di questi ultimi tre anni. Ma fa parte del "gioco". O, meglio, la conoscenza e la consapevolezza sono strumenti necessari ed indispensabili, sempre. Ed allora proviamoci.
La nuova proposta è relativa ad una legge quadro, esattamente come lo è la legge 180. E quindi, come la 180, è una legge che ha un significato politico, di indirizzo, e verrebbe da dire indirizzo che riflette lo stato, al momento storico, del paese. Chi ha vissuto tutti e due i momenti storici, oggi prova un attimo di smarrimento o sgomento: dalla ricchezza dei contenuti degli anni '70, alla chiusura, alla privatizzazione, alla etichettatura esasperata del 2000? Visto che sono tra coloro i quali li hanno vissuti entrambi quei momenti storici, mi chiedo, ma dove ho sbagliato? Ma visto che non è questo il momento di tale riflessione, torniamo alla proposta di legge.
Fin dall'inizio colpisce il riconoscimento e l'ufficializzazione della differenziazione tra TIP e TLEM (scusatemi, ma non amo queste sigle che di per sé permettono ed autorizzano l'anonimato, la fuga, il non riconoscimento delle individualità). Infatti, dietro a queste due sigle stanno, nella concretezza dell'agire, due percorsi differenti (nei trattamenti e nelle strutture), che prestano un tipo di attenzione alle forme di sofferenza psichica legate alla patologia depressiva d'ansia (TLEM) ed un altro alle patologie psichiatriche gravi (TIP). Invece che lottare contro lo stigma della malattia mentale, invece che riaffermare la pari dignità di tutti i cittadini, fin dall'inizio, e per legge, la persona 'ansiosa' è diversa dalla persona 'schizofrenica' (mi scuso per l'uso di questi termini, lo faccio solo per amor di chiarezza).
Lo schizofrenico riconosciuto tale avrà quindi a disposizione:
- Strutture ad alta protezione
- Strutture a prevalente gestione infermieristica per la stabilizzazione delle fasi post- acute
- Interventi a livello ambulatoriale e domiciliare
- Strutture residenziali (non altrimenti specificate)
- Strutture residenziali ad alta protezione se è o deve andare in OPG (anche qui nessuna specificazione)
- Strutture di pronta accoglienza senza "reputazione di tipo psichiatrico", che collaborano con organizzazioni di volontariato
- Servizio di emergenza territoriale In questo quadro, il termine "riabilitazione" è usato una sola volta in riferimento sfuggente alle persone degli OPG.
L'ansioso invece, o il depresso, o chi ha disturbi alimentari, anche se adolescente, troverà di fronte:
- Un accesso semplificato al servizio
- Un trattamento rapido
- Attività di consulenza
- Posti letto in strutture di ricovero
- Particolare attenzione alla prevenzione Tutto ciò viene svolto dal Dipartimento di salute mentale, che non viene definito (cade tutta l'attenzione che ad esso avevano dedicata i Progetti obiettivo nazionali e regionali).
Colpiscono il comma 8 del secondo articolo, che impone una attenzione particolare alle patologie depressive, ed il comma 10, che pone come compito prioritario, per un DSM, l'attenzione alla spesa sanitaria (ricoveri e trattamento), da rendicontarsi trimestralmente al Ministero (art.10). Il tutto sempre in mano e controllato dai medici psichiatrici (niente di personale, ovviamente), ma senza alcun cenno, ad esempio, alle componenti sociali o alle istanze della società civile. Se il costo di un ricovero è importante, da sempre diciamo che è importante il costo della sofferenza, del carico familiare, del mancato lavoro, del sussidio. E' significativo che l'attenzione alla spesa venga prima (comma 10) che non quella per i risultati dei trattamenti (comma 11) e di parte della prevenzione (comma 12).
Una figura apparentemente nuova è quella del GPP. Sta per Garante del Paziente Psichiatrico. Siamo all'art. 4, ed appare quale figura non ben definita, né nei requisiti che deve possedere, né nelle finalità. - Viene nominato "qualora se ne ravvisi la necessità": da parte di chi?
"Resta in carica per il periodo necessario": definito da chi? Si sovrappone a figure precise e normate quali eventuali tutori, procuratori, amministratori di sostegno, che forse possono svolgere in modo migliore il proprio compito, ma che comunque sono garantiti da procedure di legge ben chiare. Se noi ammettiamo a priori che ci possa essere chi deve "garantire il paziente della corretta applicazione delle procedure che lo riguardano", togliamo a priori la centralità dell'individuo ed il suo diritto di cittadinanza.
Ma come si può pensare che il problema lavoro venga affrontato con un GPP che tutela il paziente nelle problematiche di inserimento lavorativo? Io dico che la persona va supportata nell'inserimento lavorativo, con l'intervento di terapisti vocazionali, di istruttori, in forme protette all'interno di un percorso/progetto individualizzato, con verifiche, ridefinizioni, con sostegno specifico a quelle imprese (Cooperative e non) che lo attuano.
L'art. 5 è quello della obbligatorietà.
- Resta l'ASO (Accertamento sanitario obbligatorio). Non sono ancora riuscita a capire come si fa a perseguire l'obiettivo di entrare in contatto con una persona, a fini terapeutici, in collaborazione con la forza pubblica.
- C'è anche l'ASOO, ASO Ospedaliero, quale preliminare al TSO.
- Il TSO. Niente di nuovo. Si attua nelle strutture ospedaliere, con l'ausilio della forza pubblica, dura sette giorni che possono essere rinnovati, anche per sempre.
- Per maggior sicurezza viene codificato il TSOP, TSO Prolungato, che dura al massimo 60 giorni ma può essere prorogato. Non si dice per quanto. Questo può essere effettuato anche in strutture extra-ospedaliere accreditate dalle Regioni, e questo appare un passaggio inquietante, se collegato con il percorso dei TIP.
L'art. 7 equipara la malattia psichica all'handicap in generale per quanto riguarda il collocamento obbligatorio al lavoro, riconosce di sfuggita la Cooperazione sociale (che non è istituita solo per "realizzare specifici obiettivi di inserimento sociale"). Ma è il secondo comma che riprende la tematica della lotta allo stigma, permettendo alle aziende che temono un danno di immagine con l'inserimento del 'matto' al loro interno, di affidare la propria quota ad una Cooperativa sociale di 'matti', così tutti sono contenti. Il quarto comma prevede l'erogazione di un sussidio da parte delle Regioni ai "familiari disponibili a mantenere in famiglia la persona affetta da malattie psichiche".
La proposta di legge però non prevede quanto sia disponibile per la salute mentale. A meno che non sia saltata una riga dal testo che mi è giunto, viene definita solo la "quota non inferiore al 5 per cento delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" per le attività di tutela della salute mentale in età evolutiva. Comunque, ci sarà un ulteriore finanziamento per i medici di famiglia che "accettano di condividere la gestione del trattamento per i pazienti psichiatrici". C'è qualcosa che mi sfugge.
Con infinita pazienza torniamo all'art. 8. I servizi del DSM possono essere sia a gestione pubblica che privata. La pazienza finisce di nuovo. Anche perché nelle case di cura con indirizzo neuropsichiatrico si possono fare anche i TSO. Non solo in ospedale quindi.
Per fortuna siamo quasi alla fine, e possiamo parzialmente sorvolare sull'art. 9 che parla dell'Agenzia nazionale per la tutela della salute mentale, che fa tutto: dal definire gli standard per i rispetto della dignità della persona (?), all'etica, la definizione dei Lea, delle linee guida terapeutiche. In questo articolo non deve sfuggire il punto 3, che è meglio riportare per intero. "In considerazione dei costi indiretti particolarmente elevati delle patologie psichiche e al fine di utilizzare affidabili indicatori di esito, l'Agenzia Nazionale per la Tutela della Salute Mentale è autorizzata ad avvalersi di tutti i dati sulla certificazione di malattia inerenti le patologie psichiche che raccoglie e gestisce l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)".
A proposito di lotta allo stigma...