logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina
logo pagina


spazio bianco

PROGETTO OBIETTIVO DI APPLICAZIONE DEL D.L. 230

(bozza non definitiva)

Commissione governativa Ministero della Sanità e della Giustizia


  1. PREMESSA

  2. LO STATO DI SALUTE NELLE CARCERI

  3. GLI OBIETTIVI DI SALUTE

  4. I MODELLI ORGANIZZATIVI

  5. IL RICOVERO NELLE UNITA' OPERATIVE DI DEGENZA

  6. L'ORGANIZZAZIONE PER IL GOVERNO DELLA SANITA' IN AMBITO PENITENZIARIO

  7. COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE AZIENDE SANITARIE

  8. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE


Il decreto legislativo n. 230 del 1999, prevede che gli obiettivi per la tutela della salute dei detenuti e degli internati sono precisati nei programmi delle regioni e delle aziende sanitarie locali e realizzati mediante l'individuazione di specifici modelli organizzativi, anche di tipo dipartimentale, differenziati in rapporto alla tipologia e alla consistenza degli istituti penitenziari ubicati in ciascuna regione.

Ai fini di una uniforme organizzazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, si forniscono, di seguito, indirizzi in merito ai modelli organizzativi:

a) per gli istituti penitenziari con una popolazione fino a 200 detenuti, alla data del 30 giugno 1999, l'indicazione è di istituire, nell'ambito del distretto sanitario, un servizio sanitario multiprofessionale, diretto da un dirigente medico nominato secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Il medico responsabile coordina le prestazioni erogate dalle strutture e dal personale dell'azienda. Il servizio assicura le prestazioni di base e specialistiche.

b) per gli istituti penitenziari con una popolazione ristretta da 200 a 700 detenuti, alla data del 30 giugno 1999, l'indicazione è di istituire una unità operativa multiprofessionale, ovvero un dipartimento funzionale, ai fini della erogazione delle prestazioni di base e specialistiche. L'unità operativa è diretta da un dirigente medico nominato secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi. Il medico responsabile coordina la medicina generale e quella specialistica, promuove gli interventi necessari da parte delle competenti articolazioni organizzative delle aziende sanitarie locali, assicura l'integrazione tra le prestazioni sanitarie e quelle sociali in collaborazione con il responsabile dei servizi sociali.

c) per gli istituti penitenziari con oltre 700 detenuti, alla data del 30 giugno 1999, o per più istituti penitenziari anche di diversa tipologia (minorili, femminili), l'indicazione è di istituire un apposito dipartimento strutturale per la tutela della salute dei detenuti, articolato in più unità operative, dotato di uno specifico budget, con un direttore responsabile, con personale medico, tecnico e infermieristico nonché con psicologi, assistenti sociali e educatori professionali. Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi. Egli predispone il programma annuale, coordina le attività di base e specialistiche, promuove gli interventi delle strutture e del personale.

d) per gli istituti penitenziari minorili l'indicazione è di istituire nell'ambito del dipartimento per la tutela della salute dei detenuti, ove esistente, una specifica unità operativa, ovvero, in assenza del dipartimento, uno specifico servizio multidisciplinare. L'unità operativa o il servizio multidisciplinare comprendono tutte le professionalità necessarie allo svolgimento dello specifico tipo di assistenza e collaborano con i servizi sociali dell'istituto con il compito precipuo di sottrarre il minore al circuito penitenziario.

e) per gli istituti penitenziari femminili l'indicazione è di istituire, nell'ambito del dipartimento per la tutela della salute dei detenuti, ove esistente, una specifica unità operativa multidisciplinare ovvero, in assenza del dipartimento, uno specifico servizio multiprofessionale, tenuto conto delle specifiche professionalità che tale tipo di assistenza richiede.

In ogni caso, qualunque sia il modello organizzativo adottato, l'azienda sanitaria locale deve garantire, in analogia con quanto prescritto per i cittadini in stato di libertà dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 229 del 1999, l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale tra i medici di medicina generale, i medici specialisti ambulatoriali e le strutture operative del Servizio sanitario nazionale. Tale Servizio si avvale di mediatori culturali per le attività sanitarie destinate ai detenuti o agli internati stranieri.

Al termine della fase sperimentale, prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 1999, sulla base dell'esperienza e dei risultati conseguiti, si procederà agli eventuali interventi di ridefinizione dei modelli organizzativi.



spazio bianco

RED CRAB DESIGN

spazio bianco

Priory lodge LTD