ART. 15 - DIREZIONE E PERSONALE DELL'UNITÀ OPERATIVA DI SALUTE MENTALE A STRUTTURA DIPARTIMENTALE. 1. La UOSM attua gli indirizzi operativi adottati dal Dipartimento. 2. La responsabilità dell'UOSM, (art.19 ed all'art.26 co.2-quinquies d.ld.29/93), è conferita ad un medico dirigente di II livello, specialista in Psichiatria o disciplina equipollente. 3. Nell'adempimento del piano aziendale e nel rispetto delle direttive e degli obiettivi definiti dal DSM, il Responsabile dirige l'U.O.S.M. in autonomia tecnico-funzionale. 4. Le funzioni e le competenze del Responsabile rispetto alla specifica U.O.S.M. sono assimilabili a quelle svolte dal Coordinatore rispetto al DSM. 5. Il Responsabile di ogni U.O.S.M.si può avvalere di referenti per la Formazione, Prevenzionee Ricerca, che svolgono funzioni di consulenza tecnica nei campi di rispettiva competenza ed agiscono in stretto collegamento con i Responsabili di staff del DSM. Tali referenti, non sono gerarchicamente sovraordinati rispetto ai Responsabili delle specifiche Aree di responsabilità. 6. L'attività di referente non è incompatibile con la conduzione di specifiche aree di responsabilitàinterne ad una U.O.S.M. 7. Il Responsabile dell'U.O.S.M. comunica al Coordinatore del DSM le iniziative scientifico-culturalied organizzative di maggiore rilievo. 8. Il Responsabile dell'UOSM assicura l'integrazione funzionale tra gli operatori, le strutture ed i servizi al fine di garantire la continuità terapeutica e l'unitarietà degli interventi integrati multidisciplinari. 9. L'UOSM è dotata di un organico di personale unico e pluriprofessionale che viene determinato secondo gli standard previsti dall'allegato D, punto 7, legge regionale n. 32/1994 in relazione alle funzioni svolte ed agli obiettivi assegnati. 10. Allo scopo di assicurare comunque i livelli minimi di assistenza, così come previsti al punto 7, lettera da "a" ad "i", allegato D l.r. 32/1994, indipendentemente da ogni più ampia configurazione, ai sensi del precedente comma, l'organico minimo di una UOSM è composto da 70 unità di personale, tendenzialmente così ripartite: a) tredici medici specialisti in psichiatria o branca equipollente; |