ART. 27 - ORGANI DI GESTIONE ALL' INTERNO DELLE UOSM 1. Ogni U.O.S.M. costituisce un Ufficio di Coordinamento interno con funzioni assimilabili a quelle dell'Ufficio di Coordinamento del DSM. 2. Il Coordinamento viene convocato almeno una volta al mese, dal responsabile dell'U.O.S.M., che lo presiede e ne stabilisce, sentite le varie istanze, anche l'ordine delgiorno. 3. Ne fanno parte i Responsabili dei diversi moduli nonché, 2 operatori, di cui uno appartenente alla dirigenza non medica dell'area sanitaria o tecnica e l'altro appartenente al comparto sanitario, eletti entro il 30 novembre di ogni biennio. Il conferimento dell'incarico decorre dal gennaio dell'anno successivo. 4. In ogni area di responsabilità devono essere attivate periodiche riunioni di gruppo tra i vari componenti per una costruttiva discussione, confronto e valutazione delle scelte operate e dei risultati raggiunti.
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