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OPG, OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
di
Franco Scarpa ( Montelupo Fiorentino)
INTRODUZIONE
La nascita e la storia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, così denominati dal 1975 ma ben noti fin dalla fine dell'800 come Manicomi Criminali, è stata più volte affrontata e ripresa e limiterò a pochi accenni rimandando alla bibliografia per ulteriori approfondimenti.
Nate certamente per rispondere ad un bisogno di accoglienza e trattamento medico, dell'epoca, di soggetti detenuti con indubbia presenza di malattia psichica e di difficile gestione in Istiututi penitenziari, queste strutture hanno mantenuto la organizzazione penitenziaria sebendone nel tempo i flussi, e riflussi, culturali e di indirizzo organizzativi derivanti dal mutevole volere sociopolitico in tema di trattamento della devianza carceraria e della delinquenza.
Certamente tale connubio con l'Amministrazione Penitenziaria, e con le sue direttive, ha rappresentato una zavorra capace di ammortizzare anche i più volenterosi sforzi dei responsabili delle struttura che, allorchè venne definitivamente previsto fossero Medici Alienisti dell'epoca, potevano comunque godere di una certa autonomia e lungimiranza organizzativa tesa a fornire un risultato che fosse il più possibile vicino a quello di un istituto Manicomiale parallelo della organizzazione del Sistema sanitario e dell'assistenza Psichiatrica vigente.
La emanazione della Legge 180 nel 1978, che come più volte e da molti autori sottolineato, dimenticò, o dovette dimenticare, gli OPG, privò tali strutture di una valvola di uscita che consentiva una dimissione sicura degli internati (è accertato che all'epoca, fino al 1975, la maggior parte delle revoche a termine della misura di sicurezza avveniva con il contestuale ricovero in Ospedale Psichiatrico). Ciononostante, dopo un innalzamento delle presenza in OPG seccessivo alla iniziale chiusira degli O.P., il numero di presenze in OPG si è lentemente ridotto dalle oltre 2.000 degli anni 70 agli attuali 1200 circa, di cui non più di 900 sono prosciolti.
Infatti la possibilità di revocare la misura di sicurezza in anticipo alla scadenza (in seguito a sentenza della Corte Costituzionale del 1982) e la possibilità di non applicazione della stessa (resa più agevole dalla procedura di accertamento di pericolosità sociale successivamente alla sentenza di proscioglimento, come voluto dal rinnovato Codice di Procedura Penale) ha dischiuso opportunità di attenuare l'ineluttabilità per il prosciolto di scontare per intero la misura di sicurezza, di pari passo con il progredire del trattamento medico-psichiatrico e con la possibilità di attuare un opera di miglioramento delle condizioni di vita all'interno degli Istituti.
La chiusura degli Ospedali Psichiatrici ha eliminato comunque il punto di riferimento, normativo ed organizzativo, cui adeguarsi ed ha reso ancora più drammatica la contraddizione della struttura. Impossibilitate a divenire sempre più realtà ospedaliere per pazienti psichiatrici, in quanto modello ormai obsoleto e superato, attirate invece dalla galassia carceraria, ciclicamente irrigidita dalle emergenze di lotta alla criminalità, sovraccaricate da richieste di soddisfare ambigue e pericolose richieste provenienti dall'interno (perizie ed osservazione dei detenuti per accertare le simulazioni di malattia, l'utilizzo da parte di componenti della criminalità organizzata), queste strutture hanno visto ridursi nel tempo le possibilità di intervento in una fase di "emergenza" sociale della malattia finendo così invece per funzionare da aspecifico serbatoio di controllo di problemi spesso eterogenei e marginali.
L'attuale organizzazione, certamente differenziata nelle varie realtà sociali e regionali in cui tali Istituti sono situati, appare comunque accomunata dalla comune difficoltà di essere un servizio di reale natura e priorità sanitaria, pur in una cornice carceraria, in quanto, come l'asino di Buridano, impossibilitate, o quasi , a scegliere tra due contraddittorie soluzioni:
a) essere ospedale, mantenedo comunque un difficile connubio tra personale e filosofie diverse (Agenti ed Operatori Sanitari, Cura e Custodia, Controllo e Trattamento) e nel frattempo divenire, paradossalmente, una realtà "anacronistica" dopo la Legge 180 e quindi ancor più facilmente criticabile e negabile;
b) essere Carcere, rinunciando ad ogni velleità di organizzazione di realtà e priorità trattamentali, subire totalmente l'organizzazione penitenziaria limitandosi ad assicurare, con le coponenti mediche, un servizio di consulenza e di cura che non si pre-occupa della effettiva gestione "sanitaria" della struttura.
A tale attanagliante dilemma non ci si può sottrarre in quanto, pur essendo tali strutture ignorate dal circuito della psichiatria territoriale del S.S.N., è comunque necessario raccogliere le esigenze primarie che emergono dalla richiesta, più o meno esplicita, connessa al mandato affidato alla struttura: non solo custodia dell'internato, ritenuto pericoloso socialmente, ma anche trattamento teso a risolvere la condizone clinica psichiatrica che ha generato la condotta antisociale, e riabilitazione della persona. Ciò vuol dire che è necessario organizzare e strutturare un vero e proprio servizio non condizionato dal binomio Giudizio-Internamento, che ne determina l'invio, ma centrato sulla patologia che è giustifica il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza e, di conseguenza, centrato sulla persona che viene ivi accolta e sulle sue esigenze di trattamento.
Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari attualmente accolgono diverse tipologie di pazienti con diverse posizioni giuridiche.
1- Prosciolti per vizio totale di mente (art.222 CP), dichiarati socialmente pericolosi (68% della popolazione)
2- Condannati (giudicati cioè in grado di intendere e di volere al momento del reato) che durante l'esecuzione della pena sono colpiti da infermità psichica (art. 148 CP) (8,5 % della popolazione)
3- Condannati, ma con vizio parziale di mente (art. 219 CP) dichiarati socialmente pericolosi, che devono eseguire un periodo di Casa di Cura e Custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva (12,7 %)
4- Imputati, detenuti in ogni grado del giudizio e condannati che vengono sottoposti ad osservazione psichiatrica a norma dell'art. 99 DPR 431/76 per un periodo non superiore a 30 giorni (2%)
5- Imputati ai quali sia stata applicata una misura di sicurezza provvisoria (art.206 CP, 312 CPP), in considerazione della loro presunta pericolosità sociale, ed in attesa di un giudizio definitivo (5,5 %)
6- Imputati sottoposti a perizia Psichiatrica (raramente in quanto essa dovrebbe essere svolta in carcere)
7- Imputati colpiti durante il giudizio da malattia mentale tale che essi non siano più in grado di attendere utilmente al procedimento (categoria peraltro virtualmente non più presente in quanto il ricovero e trattamento di tali soggetti compete al Servizio Psichiatrico Pubblico come previsto dall'art. 70 del Codice di Procedura Penale).
L'attuale numero di soggetti presenti negli OPG assomma a poco più di 1200 e la composizione delle patologie si può così riassumere, esaminando un campione di circa 150 internati presenti nell'OPG di Montelupo Fiorentino:
Schizofrenici, o comunque psicotici gravi : 45% circa
Etilisti con deterioramento: 15% circa
Insufficienza mentale con disturbi psicotici 15% circa
Disturbi di personalità 25% circa
Il rimanente 5% è caratterizzato da personalità in cui non si riscontrano elementi sufficienti per un inquadramento in categorie diagnostiche codificate o con assenza di disturbi specifici.
Operano in OPG le seguenti categorie di personale medico:
1) Medici di Ruolo Direttori: appartenenti al comparto ministeriali del Pubblico Impiego sono dipendenti inquadrati nell' VIII Qualifica Funzionale, profilo Medico Direttore, ed hanno il compito di Direzione e Coordinamento della struttura sanitaria, con aggiunta, per la figura apicale, delle funzioni di referente comunque del lato Amministrativo (Funzionario Delegato);
2) Medici Incaricati: dipendenti, con rapporto di impiego speciale, dall'Amministrazione tramite la Legge 740/70, si occupano dell'assistenza sanitaria generica con un orario di lavoro di almeno 18 ore settimanali;
3) Medici di Guardia: assunti con rapporto di lavoro libero-professionale coprono il turno continuativo 24 ore al giorno per un massimo di 150 ciascuno e compenso orario;
4) Consulenti Psichiatri: operano per fornire prestazioni specialistiche con stipula di rapporto libero professionale con un massimale di orario individuale di 80 ore circa a compenso orario.
Altre figure operanti negli OPG sono i Consulenti Specialisti a rapporto libero professionale, con compenso a prestazione, per le attività specialistiche necessarie all'assistenza sanitaria: per alcuni di essi (Odontoiatria, Radiologia, Dermatologia, Cardiologia ed Elettroencefalografia) l'impegno ha cadenza settimanale e costante, mentre per altre Specialistiche vi è un minore quantitativo di richieste di presatzioni (Oculistica, Ortopedia, Pneumologia etc.).
Ad essi avnno aggiunte le categorie di personale nonmedico rappresentate da:
Agenti e personale di Polizia Penitenziaria;
Educatori Penitenziari;
Psicologi a consulenza;
Assistente Sociale.
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