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OPG, OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
di
Franco Scarpa ( Montelupo Fiorentino)
APPENDICE I
Proposta di legge del deputato, On. Francesco Corleone.
Norme in materia di imputabilità e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato.
Art. 1
L'articolo 88 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 88 - (Vizio totale di mente) - L'infermità psichica non esclude, né diminuisce l'imputabilità.
) - L'infermità psichica non esclude, né diminuisce l'imputabilità.
2. 2. L'articolo 89 del codice penale è abrogato.
Art. 2
Il secondo comma dell'articolo 108 del codice penale è abrogato.
Art. 3
Al numero 2 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale dopo le parole: di grave infermità psichica sono aggiunte le seguenti: o psichica;.
Art. 4
L'articolo 148 del codice penale è abrogato.
Art. 5
Al primo comma dell'articolo 206 del codice penale le parole: o l'infermità di mente, e le parole: o in un manicomio giudiziario, sono soppresse.
Art. 6
Il secondo comma dell'articolo 212 del codice penale è abrogato.
Art. 7
Al primo comma dell'articolo 219 del codice penale le parole: di infermità psichica o sono soppresse.
Art. 8
L'articolo 222 del codice penale è abrogato.
Art. 9
L'articolo 232 del codice penale e sostituito dal seguente:
Art. 232. - (Minori in stato di libertà vigilata) - La persona di età minore non può essere posta in stato di libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero ad istituti di assistenza sociale.
Art. 10
L'articolo 70 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 70. - (Accertamenti sulla capacità dell'imputato) - 1. Quando l'imputato a causa di infermità psichica non sia in condizione di partecipare al processo se non derivandone pregiudizio alla salute, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone con ordinanza, in ogni stato e grado di procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tal caso informa, ove occorra, l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sull'assistenza psichiatrica. Per gli accertamenti necessari il giudice può anche ordinare una visita medica.
Art. 11
L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 286. -(Custodia cautelare in luogo di cura). - 1. Se il soggetto è affetto da infermità psichica tale da non poter essere condotto in carcere, il giudice ordina la custodia dell'imputato nel luogo in cui si trova per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero dell'imputato in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessaria, fino a che le condizioni di salute dell'imputato siano tali da permetterne il trasferimento in carcere. In ogni caso si osservano le norme sull'assistenza psichiatrica.
Art. 12
Al comma 2 dell'articolo 220 del codice di procedura penale le parole: indipendenti da cause patologiche sono soppresse.
Art. 13
Dopo il settimo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
I soggetti sofferenti di disturbi psichici, che si trovano in stato di detenzione per custodia preventiva o per espiazione di pena, hanno diritto di ricevere in carcere le cure mediche e l'assistenza psichiatrica necessaria per il recupero della salute a scopo di riabilitazione. Per i soggetti sofferenti di gravi disturbi psichici, condannati a pene detentive superiori a due anni, il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali regionali, una o più sezioni carcerarie, ognuna delle quali con capienza non superiore a venti detenuti, opportunamente attrezzate per la costituzione del gruppo terapeutico, provvedendo d'intesa con i competenti organi della regione e con i servizi psichiatrici territoriali. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionale competente coloro che, liberati dal carcere, siano bisognevoli di cure e di assistenza.
Art. 14
Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:
Art. 13-bis. - (Piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica). - 1. All'inizio dell'esecuzione della pena detentiva, per i detenuti malati di mente viene elaborato un apposito piano di cura ed assistenza medico-psichiatrica, a cui viene data attuazione nel corso dell'esecuzione, finché occorra.
2. I servizi psichiatrici territoriali del luogo in cui viene eseguita la pena sono tenuti a prestare ai detenuti infermi di mente l'assistenza medico-psichiatrica di cui abbisognano.
3. In conformità con le norme sul servizio sanitario il detenuto infermo di mente, sotto il controllo del giudice di sorveglianza ed in accordo con questo, sceglie il medico dell'unità sanitaria locale cui affidare la cura della sua salute psichica. Il detenuto può chiedere l'assistenza anche di un medico di fiducia. In tal caso le cure vengono concordate tra i due medici.
4. Il medico dell'unità sanitaria locale, dopo aver compiuto sul detenuto gli accertamenti medici necessari, elabora il piano di assistenza medico-psichiatrica che, in conformità con i principi sanciti in materia di assistenza psichiatrica dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ritiene maggiormente idoneo alla cura ed alla riabilitazione del malato. Il piano è redatto per iscritto ed è corredato da una relazione esplicativa scritta e motivata.
5. Il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica viene sottoposto al controllo del giudice di sorveglianza. Questi, dopo aver ottenuto il consenso del detenuto, dichiara il piano di cura esecutivo e prende, ove occorra, i provvedimenti che ne rendano possibile l'attuazione.
6. In accordo con il giudice di sorveglianza e con il detenuto, il medico dell'unità sanitaria locale che ha redatto il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica provvede per la parte medica a darvi attuazione, segue il detenuto quale suo paziente e controlla l'evoluzione della terapia. Periodicamente, in ogni caso per lassi di tempo non superiori a novanta giorni, riferisce al giudice di sorveglianza. Con relazione scritta espone la valutazione clinica sull'andamento delle cure prestate ed ove occorra propone, motivandole, modifiche ed integrazioni al piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica.
7. E' obbligo degli organi penitenziari provvedere affinché per ogni infermo di mente sottoposto ad esecuzione di pena detentiva sia elaborato un adeguato piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica a tutela della sua salute psichica ed a scopo riabilitativo: è diritto di ogni detenuto malato di mente ottenere l'elaborazione e l'attuazione di detti piano in conformità con le esigenze della propria salute psichica.
8. Il trattamento penitenziario di cui all'articolo 13 viene attuato nei confronti dei detenuti malati di mente, tenute in debito conto le esigenze della terapia medico-psichiatrica.
Art. 15.
Dopo l'articolo 14-quater della legge 28 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:
Art 14-quinquies. - (Modalità del trattamento delle sezioni carcerarie regionali). - 1. Alle sezioni carcerarie regionali di cui all'articolo 11 sono assegnati per l'espiazione della pena di soggetti condannati a pena detentiva superiore a due anni che per il tipo ed il grado di malattia psichica da cui sono affetti non possono ricevere in carcere cure adeguate. In via del tutto eccezionale a queste sezioni possono venire assegnati anche gli imputati sottoposti a custodia preventiva, allorquando a causa della precarietà del loro stato psichico deriverebbe dalla custodia carceraria grave pregiudizio alla salute.
2. Per l'espiazione della pena i condannati sofferenti di gravi disturbi psichici vengono assegnati alle sezioni carcerarie all'uopo appositamente attrezzate, preferibilmente nella regione in cui è situato il luogo della loro residenza, oppure ove si trova il luogo più idoneo alle cure ed all'assistenza medico-psichiatrica che devono venire loro prestate, nonché alla riabilitazione della malattia, oppure ove è il luogo che offre loro maggiori possibilità di reinserimento sociale. Si evita di assegnarli alle sezioni della regione ove è situato il luogo in cui l'ambiente è loro ostile a causa del reato commesso.
Art. 16.
Dopo l'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:
Art. 55-bis. - (Misure alternative alla detenzione per condannati malati di mente) - 1. Nei confronti dei condannati malati di mente sono applicabili le misure alternative alla detenzione che vengono loro concesse e revocate allorquando si verifichino le condizioni negli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55. Anche nel corso delle misure alternative alla detenzione i condannati sofferenti di disturbi psichici devono sottoporsi alle cure ed alle prescrizioni disposte dal medico nel piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica. Il sottrarsi alle cure ed ai controlli medici, senza giustificato motivo, comporta la revoca della misura alternativa applicata.
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