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15 marzo 2004

Taglia ed incolla: la vera storia delle proposte di legge di riforma della 180.

Mentre compare un'ennesima versione della proposta di riforma della 180, (Lucchese 4701 da non confondere con Lucchese 4420) una attenta lettura dei vari testi delle proposte di legge evidenzia che gli onorevoli, in modo meno onorevole, come fossero discoli a scuola, si sono copiati a vicenda e di sana pianta interi pezzi delle proposte di legge....

Commento sulle proposte di legge C.152 Cè, C. 174 Burani Procaccini , progetto di testo unificato n. 174  Burani Procaccini, C. 3932 Naro, Milanese e Castellano, C. 4420 Lucchese, progetto di testo unificato Burani-Naro, C. 4701 Lucchese.

a cura di

  • Eugenio Riva,Presidente U.R.A.Sa.M. Lombardia
  • Franco Vatrini del direttivo U.R.A.Sa.M. e socio di Alleanza per la salute mentale- Brescia

Tutto ebbe inizio quando il deputato Burani Procaccini Maria assunse l’iniziativa di presentare il 30 maggio 2001 una proposta di legge riguardante “Norme per la prevenzione e la cura della malattie mentali”.

Il progetto a cui fu attribuito il numero C.174  è tuttora il testo base e  tra l’altro recita:

-       articolo 8 comma 1 : “Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono utilizzati per la realizzazione di strutture a favore di malati di mente”

-       articolo 4 comma 3 : “ il malato di mente deve ricevere dalla sua attività un emolumento corrispondente al valore economico del lavoro effettivamente svolto “ { abitualmente tale clausola contrattuale è sintetizzata con il termine “cottimo”}

-       articolo 4 comma 3 : “ da tale emolumento possono essere detratte le spese per gli operatori adibiti alla cura del malato (..) Al malato deve essere comunque lasciato non meno di un quarto degli emolumenti di sua competenza”

-       articolo 4 comma 5 : ” le strutture di terapia residenziale devono prevedere, pur nel rispetto, almeno quattro ore giornaliere di libera uscita, nonché permessi prolungati per viaggi o per visite presso familiari o amici, se da questi esplicitamente accettati”

La proposta di legge C.174 portò all’unico risultato di fermare le lancette degli orologi di tutti per oltre due anni e mezzo, con discapito degli ammalati e delle loro famiglie.

       La Organizzazione Mondiale della Sanità nel capitolo quattro del suo rapporto del 2001 constata che: “L’Italia ha riformato efficacemente i suoi servizi psichiatrici, ma i suoi servizi di assistenza primaria sono rimasti inalterati  ” e nel Riquadro 4.4 afferma che: “una legge di riforma non può solamente fissare degli orientamenti (come la legge italiana), ma deve essere normativa: bisogna definire i criteri minimi di cure, instaurare un sistema affidabile di assistenza, prevedere un calendario obbligatorio per la messa in opera delle strutture previste, e creare dei meccanismi centrali di verifica, di controllo e di raffronto della qualità dei servizi.”                                                           

Il 10 luglio 2002 il deputato Burani Procaccini Maria, in qualità di relatore, presentò un testo unificato recante il titolo: “norme per la prevenzione e la cura della malattie mentali” con lo stesso numero 174 attribuito alla sua proposta di maggio. ( Testo unificato nel senso che sia nell’articolo 1 che nell’articolo 8  erano riportati due commi degli articoli pari numero della proposta di legge C. 152 Cè  che, per intenderci, prevede l’abrogazione della legge 180, ignorando che la legge del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,  fece propri passaggi  fondamentali della “Basaglia” con gli articoli 33, 34, 35 e 64.

Dal 10 luglio 2002 e per cinque mesi, fino alla fine di novembre, il progetto di legge unificato n. 174 fu confutato, da molti rifiutato ed alla fine “congelato”. Nel marzo 2003, tuttavia, fu posto in circolazione un “Nuovo testo unificato della proposta di legge Burani Procaccini” che di fatto è  gemello del testo precedente del 10luglio.

Alla Camera dei Deputati (come paventato dal Professor Benevelli) tale documento non approdò mai e come per il testo gemello ( del 10 luglio) se ne persero le tracce.

Così, fino a quando il deputato Lucchese, insediatosi alla vicepresidenza della Commissione Affari sociali l’8 ottobre del 2003, li rinvenne e li adottò dandone il suo cognome e il numero di pdl 4420. Li propose quindi ufficialmente alla commissione nella veste di primo firmatario il 23 ottobre 2003. Il testo è stato annunziato il 29/1/2004 e abbinato il 26/2/2004 alle pdl : C.152 Cè, C.174 (del maggio 2001) Burani Procaccini, C.844 Cento, C.2998 Moroni.

In verità, il deputato Lucchese ha copiato articoli e commi traendoli dalle due fatiche  del deputato Burani Procaccini Maria e  introducendo ex novo :

-       l’articolo 9 che indica una serie di trattamenti vietati,

-       il punto f) all’articolo 3  relativo ai centri di accoglienza e di ascolto (CAA),

-       parte dell’articolo 4 con ulteriori precisazioni sul Servizio territoriale delle strutture residenziali ad assistenza prolungata e continuata,

-       i commi 11/12/14 dell’articolo 7 relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori,

-       con l’articolo 11 dal punto e): un puntiglioso dettaglio delle Agenzie per la tutela della salute dei malati,

-       disposizioni sul prolungamento del ricovero psichiatrico e sulla prevenzione del disagio nelle scuole e ritocchi vari.

Sempre nel 2003, il 29 aprile, è stata presentata la proposta di legge C.3932 Naro, Milanese, Castellani contenente: “disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il monitoraggio della depressione”. Lavoro sicuramente stimolato dalla lettura di poche pagine del rapporto OMS 2001 che viene  tradotto, recepito e citato nella presentazione degli otto articoli agli “Onorevoli Colleghi!”.

La proposta 3932, a differenza di quella  Burani Procaccini  ribattezzata Lucchese con il numero 4420, resta nel limbo fino a quando la relatrice Burani Procaccini Maria chiede all’onorevole Naro (o viceversa) di unificarla con la numero 174 del 10 luglio 2002 (tentativo di testo unificato)  fermo restando la struttura portante della seconda.

Nel  gennaio 2004 lo scritto viene pubblicato e corredato dal commento analitico dei proponenti. Segue poi una breve campagna di stampa su importanti quotidiani, e un sondaggio dei pareri avvenuto in uno o due convegni. 

Risultato ottenuto: un flop inequivocabile.

Inspiegabilmente il vicepresidente della Commissione Affari Sociali, Onorevole Lucchese, il 12 febbraio si affretta a presentare nuovamente come primo e unico firmatario una proposta di legge, la C.  4701 che viene annunziata il 16/2 e a tamburo battente assegnata in sede referente giovedì 11 marzo.

Il deputato Lucchese, a quest’ultima proposta che giocoforza dovrà rimpiazzare quella numero 4420 riguardante “Disposizioni in materia di tutela della salute mentale” aggiunge nel titolo anche  ”interventi per la difesa dei diritti dei cittadini con disturbi mentali”.

Il testo della pdl 4420 ( già n. 174 del 10 luglio 2002 e già testo “scongelato” del marzo 2003) è stato intensamente riprodotto in quello della n.4701; ma avviene anche che di quest’ultima gli articoli 4, 7, 10 e 12 sono pari pari cloni degli articoli 4, 6 comma 2, 10 e 12 comma 4 del progetto di legge unificato  Burani-Naro di cui sopra, mentre i due rispettivi articoli 15 sono affini.

Per la precisione l’articolo dieci, pur clonato, prevede che il rapporto al Ministero non sia più trimestrale, ma annuale.

Abbastanza deprimente constatare poi che “ gli interventi per la difesa ecc.ecc.” che avrebbero motivato il passaggio dalla proposta C. 4420 Lucchese alla C. 4701 Lucchese si attuano anche:

1.     eliminando in toto il comma 1 dell’articolo 3 che indicava tra l’altro che gli ex CSM (ora   denominati solo DSM) “svolgono altresì attività di urgenza e assicurano turni di apertura in ogni giorno dell’anno”,

2.     eliminando il punto f) dell’articolo 3 che offriva “alle persone affette da disturbi mentali o in situazione di grave tensione protezione, ascolto e accoglienza anche durante le ore notturne” ecc.ecc,

3.     eliminando dal punto e) dello stesso articolo che il servizio di emergenza psichiatrica deve essere “ funzionante 24 ore su 24, in ogni giorno dell’anno”,

4.     togliendo al punto d) dello stesso articolo il “profilo abitativo” nella “collaborazione con gli enti locali e le altre strutture competenti”. Nella nuova versione si chiede di garantire l’esistenza di strutture abitative destinata alle persone(..) in fase postacuta,

5.     togliendo al comma 9 dell’articolo 7, riguardante la commissione presieduta da un giudice tutelare, la partecipazione di “un rappresentante delle associazioni dei familiari presenti sul territorio o delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore e iscritte negli appositi registri regionali,

6.     togliendo nel comma 9 dell’articolo 8  alle “associazioni costituite ai sensi del comma 8 e  le organizzazioni operanti nel settore e di volontariato (..)” la consultazione “ dall’assessorato regionale competente in materia di sanità ai fini della predisposizione del piano sanitario regionale”,

7.     togliendo in toto l’articolo 9 relativo ai “trattamenti vietati” dettagliati nel comma 1 e le relative sanzioni previste dal comma 2,

8.     togliendo il punto d) dal comma 2 dell’articolo 11 “ Agenzie per la tutela della salute mentale” e allontanando dai cinque soggetti inizialmente indicati per costituirla: “un membro delle organizzazioni di volontariato specialistico iscritte nell’apposito registro regionale o della provincia autonoma o un membro delle associazioni di familiari operanti sul territorio, segnalato dall’assessorato regionale o della provincia autonoma competente per i servizi sociali”

Inoltre, arriva il garante del paziente psichiatrico (generato dalla proposta Burani-Naro) che può fare di tutto, meno che ospitare in casa sua il malato. Il deputato Lucchese sull’argomento volendo considerare “sua” (visto che la firma) anche la proposta 4701 completa l’argomento “garante del paziente psichiatrico” con il comma 7: “ Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla retribuzione del garante del paziente psichiatrico che ha diritto ad una remunerazione su base oraria, commisurata agli emolumenti dei dirigenti degli enti pubblici”.

I malati afflitti da disturbi mentali continueranno invece, per ora, ad essere retribuiti a cottimo pagando in parte l’operatore adibito alla  cura di ognuno di loro, secondo la dottrina Burani Procaccini Maria esposta nell’articolo 4 comma 3  della proposta di legge n. 174  del 30 maggio 2001                                        

p.s.

Il 19 febbraio su “il Giornale” è apparso un articolo di Francesca Angeli che da Roma  tra l’altro informava che : “Ecco alcune delle novità del progetto di legge sulla Prevenzione e la cura delle malattie mentali presentato pochi giorni fa dall’azzurra Maria Burani Procaccini al Comitato ristretto della Commissione Affari sociali che lei stessa presiede. Il testo accorpa l’originaria proposta di legge della Burani sulla riforma della 180 con quella sulla depressione messa a punto da Giuseppe Naro (..)”

 

(..)“A spiegare (..) è il presidente dell’Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri cattolici, Tonino Cantelmi. ”La Burani ha avuto il coraggio di lanciare un sasso nello stagno. Nel nuovo testo gli

elementi qualificanti sono due: la creazione di garanzie per i malati gravi sottoposti ai trattamenti obbligatori e la diversificazione dei percorsi terapeutici”(..)”

Lo stesso giorno e sul medesimo quotidiano è  pubblicata l’intervista di Monica Mercenaro allo psicologo Silvano Posillipo che alla domanda:” Appoggia il coinvolgimento dei medici di famiglia, sono loro molte spesso i primi interlocutori?” ha risposto:

“Senz’altro ed è senz’altro molto meno pericolosa la modestia del non sapere rispetto all’arroganza di chi crede di poter dire la sua anche in un campo così difficile”

Affermazione per nulla irrispettosa se si legge l’articolo 14 della proposta C. 4701 che recita: “Per l’individuazione precoce delle situazioni di rischio psico-patologico e dei disturbi mentali (..) qualsiasi forma di  intervento(..) deve prevedere in particolare, in ogni possibile causa di disagio (..) d) l’esame volto ad individuare gli alunni che, per particolari doti di creatività o per quozienti di intelligenza al di sopra della media, possono beneficiare di interventi didattici specifici e di livello superiore a quello del corso di studio frequentato.”

La rubrica realizzata in collaborazione con
Associazione Laura Saiani Consolati - BRESCIA

http://www.psichiatriabrescia.it


COLLABORAZIONI

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Carlo Gozio, psichiatra e psicoterapeuta, lavora a Brescia ed è responsabile del Centro Residenziale Terapeutico e del Centro Diurno degli Spedali Civili di Brescia.
Cura per conto dell'Associazione Laura Saiani Consolati il sito www.psichiatriabrescia.it. e le News Territorio di Pol.it

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