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PROGETTO OBIETTIVO DI APPLICAZIONE DEL D.L. 230

(bozza non definitiva)

Commissione governativa Ministero della Sanità e della Giustizia


    1. PREMESSA

    2. LO STATO DI SALUTE NELLE CARCERI

    3. GLI OBIETTIVI DI SALUTE

    4. I MODELLI ORGANIZZATIVI

    5. IL RICOVERO NELLE UNITA' OPERATIVE DI DEGENZA

    6. L'ORGANIZZAZIONE PER IL GOVERNO DELLA SANITA' IN AMBITO PENITENZIARIO

    7. COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE AZIENDE SANITARIE

    8. LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

    L'articolo 1 del decreto legislativo del 22 giugno 1999, n. 230, stabilisce che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.

    Il successivo articolo 5 prevede l'adozione di un apposito Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, della durata di un triennio, ai fini della rimozione degli ostacoli ambientali ed organizzativi che caratterizzano l'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, mediante la formulazione di criteri e indirizzi per l'attivazione di una rete di presidi e di servizi sanitari volti a soddisfare la domanda di assistenza, a migliorare la qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute negli istituti penitenziari.

    Per qualificare e umanizzare l'assistenza sanitaria nelle carceri e per rendere più efficaci le risposte sanitarie, il Servizio sanitario nazionale e l'Amministrazione penitenziaria realizzano una sistematica collaborazione mediante la definizione di programmi sanitari a livello nazionale, regionale e locale.

    Le indicazioni contenute nel presente Progetto obiettivo, che per legge hanno durata triennale, sono suscettibili di modificazioni ed integrazioni, più o meno ampie, a seconda degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 230 del 1999. In sostanza, sarà la fase sperimentale, ed in particolare i risultati che emergeranno da tale fase, ad indicare l'opportunità di intervenire sulle misure previste nel presente Progetto.

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