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Dostoëvskij e la psichiatria positivista del suo secolo: le tre direzioni dello sguardo di Mitja Karamazov
di
di Paolo Francesco Peloso (Genova)

  • 1) Il problema della discontinuità tra crimine e personalità e il “rimando” alla follia.
  • 2.a) Lo sguardo a sinistra: sull'incoerenza tra crimine e personalità come dimostrazione di uno stato di follia.
  • 2.b) Lo sguardo a destra: sul continuum tra stato passionale e infermità di mente.
  • 2.c) Lo sguardo al centro: sulla discontinuità tra stato passionale e infermità di mente.
  • 3) Emozioni, passioni, imputabilità e infermità di mente.

  • 3) Emozioni, passioni, imputabilità e infermità di mente.

    Resta, per noi, invece, il problema di continuare a percorrere, nei due campi paralleli della diagnosi psicopatologica e della giurisprudenza, il destino di queste situazioni, efficacemente documentate nella seconda e nella terza perizia, che sono tutt'altro che rare e che, rimandino o meno a una particolare struttura di personalità, non possono essere a pieno titolo ricondotte alla totale irresponsabilità dell'esistenza di una franca alterazione psicotica dell'esame di realtà al momento dei fatti, ma neppure ad una condizione di equilibrio psichico e salute in senso pieno.
    Le condizioni, di cui agli art. 88, 89, e soprattutto 90 del Codice Penale hanno suscitato dunque ampie discussioni e dato luogo a numerose pronunce della Cassazione e prese di posizione tra psichiatri forensi e giuristi.
    Appare oggi innegabile, infatti, che, da un lato, la capacità di intendere e volere non può essere intesa come una condizione che in senso assoluto possa essere presente o assente al momento del reato, e che tra piena capacità e incapacità totale si stende un'area intermedia estesa, che rappresenta probabilmente la condizione soggettiva in cui più frequentemente viene compiuto un reato (si pensi, in proposito, alla magistrale rappresentazione della condizione di Raskolnikov al momento di uccidere operata da Dostoëvskij ). E' evidente d'altronde che l'avverbio grandemente, che il Codice Penale utilizza per rappresentare il grado di compromissione della capacità di intendere e volere necessario per il riconoscimento del vizio parziale, non può rappresentare una misura sufficientemente univoca e chiara. Dall'altro lato, il riferimento all'infermità psichica che, sul piano eziologico, l'incapacità di intendere e volere deve presentare per essere presa in considerazione, rappresenta un ulteriore elemento di confusione e incertezza. Non si può infatti dimenticare che questo concetto, da intendersi ad avviso di Canepa in senso inevitabilmente più estensivo rispetto a quello, già di per sé piuttosto vago, di malattia mentale, presenta a sua volta gravi difficoltà di delimitazione, e sul terreno psicopatologico possa essere difficilmente discriminabile rispetto agli stati emotivi e passionali, a proposito dei quali l'art. 90 esclude perentoriamente qualsivoglia influenza sull'imputabilità.
    La straordinaria frequenza di condizioni a metà strada rende dunque i concetti di piena capacità e totale incapacità di intendere e volere quasi esclusivamente scolastici, e nella maggior parte dei casi poco utili alla formulazione di un giudizio sullo stato mentale del soggetto: di fatto, la straordinaria mobilità emotiva che spesso la commissione di un reato, specie se di sangue, implica per ciascuno, spinge a pensare che in quel momento la capacità di intendere e volere sia in realtà sempre in qualche misura, più o meno grandemente, ridotta.
    Occorre del resto ricordare che, in anni recenti, si insiste giustamente da parte di alcuni sul fatto che una nuova concezione della psicosi nei suoi complessi intrecci con il funzionamento sano della persona fa sì che questa condizione non possa essere considerata elemento sufficiente all'esclusione a priori della capacità di intendere e volere, tanto che si va immaginando un superamento della questione dell'imputabilità con l'asserzione che tutti sono imputabili, e una successiva discussione delle condizioni mentali dell'individuo in ambito di valutazione del dolo o delle circostanze attenuanti .
    Tra questi ultimi, Pastore e Norcio sembrano cogliere in modo particolarmente chiaro il nesso logico che lega la crisi del concetto di non imputabilità per cause derivanti da infermità di mente, legato al carattere mai onnivoro e totalizzante l'esperienza e lo psichismo della persona che oggi viene riconosciuto alla psicosi, a quella del concetto di piena imputabilità a fronte della ricchezza e della complessità della vita psicica e della caoticità dell'universo emotivo. Osservano questi autori infatti :
    «La messa in discussione del concetto stesso di “non imputabilità” per infermità di mente comporta la messa in discussione del suo doppio - speculare - che è chiamato a salvaguardare: ci riferiamo, evidentemente, al concetto di (piena) imputabilità che allude, con tutta chiarezza, alla categoria ontologica del libero arbitrio, dell'autodeterminazione».

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