ART. 20 - CENTRI DIURNI DI RIABILITAZIONE 1. Il Centro Diurno di Riabilitazione (CDR) definito come "una struttura semiresidenziale, con funzioni terapeutico-riabilitative (compreso l'intervento farmacologico), atta a prevenire e contenere il ricovero, tesa ad assicurare all'utente attività abilitative e riabilitative", costituisce un'area di responsabilità, all'interno di ogni singola U.O.S.M., affidata ad un dirigente medico o dell'area sanitaria. 2. Il CDR ubicato inidonei locali, svolge le sue funzioni per almeno 8 ore, durante tuttii giorni feriali dell'anno solare. 3. Le funzioni del CDR possono essere svolte anche in giornate festive per specifiche esigenze. 4. Il CDR programma ed attiva iniziative abilitative e riabilitative di tipo diversificato, quali: a) attività espressive e di animazione (musicoterapia, teatroterapia, educazione all'immagine, etc.);5. Gli utenti che lo frequentano fruiscono delle attrezzature e dei materiali messi a loro disposizione dall'ASL. Fruiscono, inoltre di prestazioni didattiche ed addestrative, fornite da idoneo personale anche attraverso convenzione dell'ASL con singolio gruppi associati. 6. I programmi riabilitativi possono prevedere anche la fruizione di un pasto per giornata di effettiva presenza, nonché, nei casi in cui ciò sia necessario, di accompagnamento, a cura dell'UOSM, dal domicilio al CDR e viceversa. 7. Il CDR è aperto alla utilizzazione non esclusivamente psichiatrica. Sono da prevedersi, in quanto attività terapeutico-riabilitative, campeggi, soggiorni climatici, gite di istruzione,etc., ed ogni altra iniziativa utile al progetto riabilitativo. I progetti di riabilitazione devono prevedere tappe intermedie sottoposte alla valutazione periodica degli obiettivi raggiunti. 8. Il CDR gestisce inoltre, mediante partecipazione, programmi di inserimento formativo, lavorativo ed occupazionale, anche con l'eventuale apporto di cooperative integrate, così come previsto dalla legge 381/1991 e di ogni altra risorsa disponibile. Nel caso di ricorso a cooperative di privato-sociale, di associazionidi familiari di utenti o di volontariato o ad altra forma di convenzione, le attività saranno sottoposte alla programmazione, al controllo ed alla verifica di qualità da parte della Direzione del DSM e la presa in carico dei pazienti potrà avvenire solo su indicazione della UOSM. 9. Il CDR attua proposte differenziate e personalizzate dei vari percorsi di intervento riabilitativi, per i singoli pazienti o per specifici gruppi,che tengano conto delle reali esigenze degli utenti. Al pari del Day-hospital, si pone come alternativa ai ricoveri e deve consentire, oltre ad interventi integrati riabilitativi, anche un'adeguata attività terapeutica farmacologica. 10. L'attività svolta viene sottoposta ad una costante valutazione e verifica per poter individuare ed attuare interventi che offrano i più alti indici di efficacia terapeutica e di efficienza. A tal fine il CDR definisce in maniera chiara i propri obiettivi, secondo una scala di fattibilità e priorità, pianificando gli interventi da attuare ed i tempi necessari. 11. Il CDR deve tendere ad una differenziazione delle attività, privilegiando quelle che trovano i maggiori punti di contatto con l'esterno (territorio) in modo da poter abbattere quell'invisibile barriera tra "essere sano" ed "essere malato". 12. Sono da prevedersi stretti rapportidi collaborazione con la rete dei servizi territoriali anche non psichiatricie con le associazioni familiari nonché con i servizi sociali territoriali anche tramite protocolli di collaborazione scritti e la partecipazionea programmi congiunti; 13. Il CDR, stabilisce stretti contattie partecipa con scambi d'informazione e programmi di collaborazione, alle attività riabilitative di altre specifiche aree (Day-Hospital,Strutture Residenziali, CentroCrisi, S.P.D.C).
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