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ART. 21 - AREA DI  PSICOLOGIA

1. Costituisce una specifica area di responsabilità affidata ad un dirigente dell'area sanitaria (psicologo), all'interno della singola U.O.S.M. 

2. L'area di psicologia  agisce in stretta interconnessione e collaborazione con le altre specifiche aree dell'U.O.S.M, attuando interventi che, pur nella loro  interdisciplinarietà, tendono tutti all'attuazione del progetto terapeutico per il paziente. 

3. Sono funzioni di tale area: 

a) la psicodiagnostica (colloquio clinico, test psicologici, osservazione sistematica, etc..); 

b) la  psicoterapia, sia rivolta al singolo che a piccoli gruppi, alle coppie, alla famiglia etc., secondo modelli che risultino, strategicamente, più funzionali alle esigenze del Servizio; 

c) l'attività di counseling, in quella varietà di situazioni, in  cui le situazioni personalie la relazione con l'altro o il sociale, può essere fonte di disagioo di difficoltà pratiche o esistenziali. L'attività di counseling può essere svolta,  in collaborazione, con l'area dell'adolescenza e della psicogeriatria. 

4. Collabora all'attività di liaison, partecipando a corsi di formazione per il personale sanitario e parasanitario in relazione ai loro rapporti con pazienti, specie in reparti ad elevato stress. 

5. Elabora proposte  e partecipa a programmi di prevenzione, di diagnosi, di ricerca, di formazione e di riabilitazione. 

6. Attiva metodi e strategie di intervento per promuovere una gestione  di relazioni interpersonaliil più possibile libera da disturbi di comunicazione e tesa al migliore utilizzo delle potenzialità e risorse dell'individuo,del gruppo , o delle comunita'


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