ART. 22 - STRUTTURE INTERMEDIE RESIDENZIALI (SIR). 1. Nell'ambito dei programmi diresidenzialità sanitaria assistita (ASR) previsti dalla legge n.32/1994, ogni UOSM dispone di strutture intermedie residenziali (SIR), nelle quali si attua l'intervento terapeutico e riabilitavo di salute mentalenelle sue varie graduazioni ed articolazioni, da periodico a continuativo,con forme di protezione differenziate e flessibili, in rapporto alle condizionidi salute degli utenti, secondo piani personalizzati di intervento. LeSIR, funzionali all'esigenza complessiva delle ASL, sono gestite dalle UOSM, nel cui territorio insistono, in costante raccordo funzionale con le UOSM di residenza dei soggetti ospitati. 2. Le strutture residenziali si distinguono in: a) "assistite", quando sia garantita al loro interno la presenza di almeno un operatore per 24 ore al giorno;3. La SIR può accogliere: a) i degenti o gli ospiti, di pertinenza territoriale dell'ASL dimessi dagli Ospedali psichiatrici e ricompresi nella fascia "C", punto D, DPR 7 aprile 1994. Gli assistiti appartenentialla fascia "A" e "B" del citato DPR, devono essere ospitati nelle apposite strutture sanitarie assistite predisposte dalla ASL e previste dai punti 9 e 10 allegato D legge n.32/1994;4. Allo scopo di garantire il rapporto con il territorio, nella collocazione residenziale degli utentidovrà tenersi conto dei loro legami con l'area geo-demografica di provenienza o di loro effettiva appartenenza. 5. La ricettività della singola SIR, deve essere, di regola, non superiore alle 15 persone se di tipo ad"alta protezione" o "semi-assistite" e non superiore alle 6-8 persone perquelle con maggior grado di autogestione (gruppi-appartamento o comunità terapeutiche). La configurazione, l'arredamento e la gestione di tali strutture deve ispirarsi a modelli di funzionamento orientati sul versante familiare od alberghiero specie per quelle autogestite, allo scopo di permettere l'instaurarsi di un clima terapeutico che faciliti programmi di riabilitazione specifici. 6. Per la gestione materiale di tali strutture può prevedersi l'apporto di cooperative integrate, così come previsto dalla legge 381/91, nonché di ogni altra risorsa eventualmente disponibile. 7. Nel caso di ricorso a cooperative di privato-sociale, di associazioni di familiari di utenti o di cooperative di volontariato o ad altra forma di convenzione, le attività saranno sottoposte alla programmazione, al controllo ed alla verifica di qualità da parte della UOSM che esercita anche la vigilanza sul rispetto dei relativi patti convenzionali. In alcun caso è delegabile l'intervento sanitario o la complessiva programmazione dell'intervento riabilitativo. 8. L'accesso alle S.I.R può avvenire solo con un programma di intervento personalizzato e possibilmente concordato con i familiari ed i servizi. 9. Nelle SIR sono da prevedersi anche interventi di tipo medico-farmacologico sia per patologie psichiatriche che per patologie connesse o concomitanti. A tal fine, deve essere possibile disporre di adeguate attrezzature e presidi e poter accedere, anche tramite consulenze, alle altre risorse sanitarie dell'ASL sia dei presidi ospedalieri che dei distretti. 10. Il tempo di permanenza pressola struttura è variabile e dipende dalla patologia dell'utente e dalla presenza o meno di una valida rete familiare e sociale. In tutti i casi le S.I.R. sono strutture aperte all'esterno e partecipano alle attività sociali del territorio su cui insistono. 11. In base a quanto detto nel precedente comma, per gli ospiti delle strutture intermedie residenziali, si devono programmare attività di integrazione sociale, esterne ed interne (quali soggiorni climatici, feste, gite etc.). 12. Nelle S.I.R si attua, oltre ad un possibile intervento medico-farmacologico, un prevalente intervento abilitativo e riabilitativo che ha, come fine ultimo, l'acquisizione della massima autonomia possibile per l'utente ed il suo inserimento, anche graduale, nel tessuto sociale e familiare. Devono prevedersi specifici programmi riabilitativi, in stretta collaborazione ed integrazione con il CDR.
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