ART. 23 - GESTIONE DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO GLI OSPEDALI PSICHIATRICI 1. Gli Ospedali Psichiatrici (OP) dovranno cessare la loro attività entro il 31 dicembre 1996. In aderenza alle normative previste dalle leggi N.180/78 e 833/78 e dalla legge reg. n. 1/83, nonché dalla legge n. 724/94, negli Ospedali Psichiatrici non possono essere effettuati ricoveri né riammissioni. 2. Per la gestione dei pazienti provenienti o ancora ospitati dagli ex O.P., e la loro suddivisione in fasce di bisogni viene istituito una specifica area di responsabilità, a termine: Area di Dismissione, dipendente dalla Direzione del DSM. 3. L'area di Dismissione ha durata limitata nel tempo ed ha il compito di gestire la fase transitoria, in attesa del reperimento e dell'approntamento di idonee strutture (S.I.R.) dislocate sul territorio delle singole UU.OO.S.M. 4. Per la riconversione dell'ex Ospedale Psichiatrico di Liveri l'ASL, su proposta del Coordinatore del DSM, dovrà adottare un apposito progetto che preveda: a) il riutilizzo delle strutture e delle aree, anche attraverso soluzioni sociali, secondo un'ottica di urbanizzazione dell'area;5. L'Area di Dismissione si avvale di un'équipe multidisciplinare, anch'essa a termine, alla cui direzione è preposto il Coordinatore del DSM o un suo delegato. 6. Il personale dell'équipe multidisciplinare dell'Area di Dismissione, appartiene alle varie UU.OO.S.M, ed ad esse viene riassegnato all'esaurirsi dei compiti dell'Area. 7. In via transitoria, in attesa del reperimento ed approntamento delle apposite strutture territoriale, è possibile ospitare i pazienti dimessi dagli ex Ospedali Psichiatrici, presso strutture private (Case di Riposo). In tal caso la struttura ospitante, si limita ad offrire assistenza alberghiera e materiale. Tutte le competenze mediche specialistiche e le attività riabilitative sono gestitedal DSM.
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