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SEDUTA DEL 28 APRILE 1978

  • AVVIO DEI LAVORI
  • RELAZIONE ORSINI
  • INTERVENTO PANNELLA
  • APERTURA DISCUSSIONE
  • IL DIBATTITO CONTINUA/1
  • IL DIDATTITO CONTINUA/2
  • CONCLUSIONE SEDUTA
  • La seduta, sospesa alle 20,45, riprende alle 24.

    PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione dell'articolo 6-bis testé concordato di intesa tra i gruppi politici:

    ART. 6-bis.
    (Modalità degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori).

    Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti Sanitari per malattie mentali, che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituti pubblici Sono effettuati, salvo quanto dis~ sto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui al comma SUccessivo. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal Secondo e terzo comma dell'articolo 25 deI decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali entro 60 giorni dal-l'entrata in vigore della presente legge devono essere istituiti specifici servizi psi chiatrici di diagnosi e cura.
    I Servizi di cui al secondo e terzo comma che sono ordinati secondo quanto e previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 mano 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti-letto superiore a 15, al fine di garantire la continuità dcl-l'intervento sanitario a tutela della salute mentale, sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale, con gli altri servizi e presidi psichiatrici esistenti nel territorio.
    Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura in possesso dei requisiti prescritti, presso le quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbliga-tori e volontari in regime di ricovero. In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al comma precedente con"enzioni ai Sensi del successivo articolo 7.

    CIRINO POMICINO. Ritiro l'emendamento che avevo presentato poichè il suo contenuto è recepito nell'attuale formulazione dell'articolo 6-bis

    ORSINI BRUNO, Relatore. Su questo articolo al cui nuovo testo si è giunti con l'intesa tra i vari gruppi politici, desidero esprimere una mia riserva relativa alla mancata introduzione, al quarto comma, dell'espressione "di norma", nonché per il fatto che il numero dei postiletto sia stato fissato in quindici e non in venti.

    PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis nella formulazione di cui ora ho dato lettura.

    (È approvato).

    Do lettura dell'articolo successivo.

    ART. 7.
    (Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera Psichiatrica) -

    A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti l'assistenza ospedaliera psichiatrica, già esercitate dalle province, sono trasferite per i territori di loro competen. za alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e Bolzano.
    Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli attuali presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale.
    Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano entro il 30 giugno 1978 le strutture pubbliche e private idonee ai trattamenti sanitari obbligatori in regime di ricovero o presso le quali debbono essere istituiti i servizi di cui al quarto comma dell'articolo 3, programmano e coordinano l'organizzazione dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio, attuano il graduale superamento degli attuali ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento.
    Nuove iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali. E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali Psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali e istituire negli ospedali divisioni o sezioni psichiatriche.
    Agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decret~legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 '5febbraio 1978, n. 43.
    Ai servizi a i diagnosi e cura psichiatrici degli ospedali generali è addetto lo stesso personale degli attuali servizi psichiatrici ospedalieri ed extra ospedalieri.
    I conseguenti rapporti finanziari tra le province e gli enti ospedalieri, nonché la utilizzazione del personale, sono regolati da apposite convenzioni conformi a schemi approvati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della sanità sentite le regioni e l'Unione delle Province d'Italia.
    Dall'approvazione della legge sull'istituzione del servizio sanitario nazionale e, comunque, a partire dal primo gennaio 1979, in sede di rinnovo contrattuale si provvederà al graduale adeguamento del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico del personale degli attuali ospedali psichiatrici pubblici a quelli delle Corrispondenti Categorie del personale degli enti ospedalieri.

    Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

    Sostituire l'articolo 7 con il Seguente

    ART. 7.
    (Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica)

    A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti l'assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite per i territori di loro competenza alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano.
    L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, Comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino a tale data le disposizioni vigenti in ordine alla competenza delle spese.
    A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.
    Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il primo gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli attuali ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale.
    Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmani e coordinano l'Organizzazione dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli attuali ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali.
    E in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
    Agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decretc»legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
    Ai servizi di diagnosi e cura psichiatrici degli ospedali generali è addetto personale degli attuali ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblki extra ospedalieri.
    I conseguenti rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni conformi ad uno schema tipo da approvare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della sanità di intesa con le regioni, l'Unione delle province d'Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
    Lo schema tipo di Convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo &bis, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui al settimo comma.
    Con decorrenza dal primo gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli attuali ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici pubblici e di igiene mentale e quelli delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.

    TRIVA. Nel decimo comma si dice che i rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni che, per quanto riguarda i problemi del personale, devono essere approvate d'intesa anche con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative: non mi pare che nel testo precedentemente concordato tra i gruppi fosse inserito il termine « di categoria » ed io ritengo che tale specificazione non sia opportuna in quanto la presenza dei sindacati confederali è importante quanto quella dei sindacati di categoria, per cui sarebbe più opportuna una dizione generica.

    ANSELMI TINA, Ministro della sanità. Se i sindacati di categoria ne faranno richiesta parteciperanno all'incontro anche i sindacati confederali. D'altra parte in tutti i contratti si fa riferimento alle rappresentanze di categoria.

    TRIVA. Ma qui si tratta di contratti, e la dizione generica permetterebbe di far intervenire all'eventuale incontro indifferentemente i sindacati di categoria o quelli confederali.

    ANSELMI TINA, Ministro della sanità. Ma è chiaramente impossibile stipulare una convenzione riguardante una data categoria senza la presenza dei suoi rappresentanti, quindi l'espressione "di categoria" garantisce la presenza di questi rappresentanti senza escludere, la presenza dei sindacati confederali; al contrario, se non ci fosse quella specificazione, potrebbe verificarsi il caso della presenza dei sindacati confederali ma non dei rappresentanti di categoria. In conclusione, mentre la presenza dei sindacati di categoria è obbligatoria, quella dei sindacati confederali può essere richiesta.

    TRIVA. In questo senso sono d'accordo.

    PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 7.

    (È approvato).

    Dò lettura dell'articolo successivo.

    ART. 8. (Infermi già ricoverati).

    Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati al momento della entrata in vigore della presente legge nelle attuali strutture psichiatriche in base a provvedimenti coattivi.
    Per tali degenti il primario responsabile della divisione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunica al sindaco con singole relazioni motivate i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il trattamento sanitario obbligatorio e di quelli per i quali tale misura non sia necessaria.
    Il sindaco provvede per ciascun degente secondo le modalità e con il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 4. L'omissione delle comunicazioni di cui al presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento coattivo di ricovero e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato diomissione di atti di ufficio.

    Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8.

    ART. 8.
    (Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici)

    Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli attuali ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
    Il primario responsabile della divisione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco del comune di residenza del ricoverato i nominativi dei degenti per i quali ritienà necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il sindaco, disposto il provvedimento di cui all'articolo 4, ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma dello stesso articolo 4.
    L'omissione delle comunicazioni di cui al presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento coattivo di ricovero e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
    Con riferimento a quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7, in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo obis, gli attuali ospedali psichiatrici possono ricoverare, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in regime di degenza ospedaliera.

    TRIVA. Desideravo dire che sarebbe opportuno fare un più netto riferimento alla provvisorietà delle situazioni prospettate nell'articolo 8, dovute al fatto che le strutture territoriali, allo stato attuale delle cose, non sono idonee a sodisfare le nuove esigenze. Manca, infatti, nel testo, l'esplicito richiamo alla volontà dell'interessato; va chiarito cioè che è questi a fare la richiesta di rimanere in stato di ricovero in prima persona. Altrimenti rischieremmo, se non cerchiamo sin d'ora di superare queste limitazioni, di non modificare la situazione dal momento che le strutture, in quanto tali, non sono in grado di superare i condizionamenti.

    MARRAFFINI. Non si capisce bene in effetti chi siano i ricoverati ai quali fa riferimento questo articolo. Deve essere chiaro che questa norma fa riferimento alla persona ricoverata il cui ricovero da coatto diventa volontario, per cui il malato rimane nello stesso ospedale, ma in una situazione diversa, cioè non vi è una nuova immissione di malati, ma soltanto una modificazione di status.

    FORNI. Condivido l'opinione del collega Triva relativa alla necessità di specificare meglio la necessità del consenso dell'interessato.

    ANSELMI TINA, Ministro della sanità. Sono d'accordo in quanto si tratta di un aspetto sostanziale.

    MILANO DE PAOLI VANDA. La norma intende stabilire che coloro i quali fino ad oggi sono stati ricoverati in regime di obbligatorietà. possono, dietro richiesta, rimanere internati nello stesso ospedale, ma come volontari.
    La formulazione attuale invece potrebbe far nascere il dubbio che ci si riferisca anche a chi, pur essendo stato ricoverato in precedenza in regime di obbligatorietà, ai sensi della legge del 1904, sia stato poi dimesso prima dell'approvazione di questa legge, sicché questi può rientrare con trattamento sanitario obbligatorio nell'ospedale psichiatrico, in base alla disposizione in oggetto: "coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente..."

    ORSINI BRUNO, Relatore. Capisco la preoccupazione dell'onorevole Milano per il possibile ricovero coattivo; se questa formulazione lascia aperta tale ipotesi, dobbiamo riformularla in modo più chiaro.
    In effetti il discorso che intendiamo fare è che possono rientrare in ospedali psichiatrici, per loro scelta, solo coloro che ci sono in quel momento o ci sono stati in passato.
    Allora, invece che « gli attuali ospedali psichiatrici possano ricoverare, sempre che ne facciano richiesta... » sarebbe più chiaro dire: « negli attuali ospedali psi chiatrici possono essere ricoverati, su ro richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati...».

    PRESIDENTE. D'accordo. Pongo quindi in. votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dellDarticolo 8, con la modifica testé indicata dallo stesso relatore.

    (E' approvato).

    Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne daIo lettura:

    ART. 9.
    (Modifiche al codice penale).

    Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: « di alienati di mente Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente ". Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o "

    ( E' approvato).

    Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

    ART. 9-bis.

    Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli attuali ospedali psichiatrici sono quelle stabilite dalle norme di cui agli articoli 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128

    PALOPOLI. Propongo che, in sede di coordinamento, questo articolo venga collocato in modo diverso, ad esempio dopo l'articolo 8.

    PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'articolo 9-bis, chiedendo alla Commissione di essere autorizzata, in sede di coordinamento, a dargli una Collocazione più congrua.

    (E' approvato).

    Poiché al successivo articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

    ART. 10
    (Norme finali).

    Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bts della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati » e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. I dell'articolo 2 e l'articolo 3 del de-ci-ero del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitàrio nazionale.
    Fino. a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e fiffusivè~ ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei medici di porto, aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.


    (E' approvato).

    Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a martedì 2 maggio alle ore 11

    La seduta termina alle 0,50 di sabato 29 aprile 1978.

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