2) LA NOZIONE DI "SERIAL KILLER"
La nozione di "Serial Killer" è stata inizialmente coniata negli USA con riferimento alla matrice sessuale di omicidi "in serie," ascrivibili ad un ipotetico unico autore. Essa si è diffusa in Italia allorché, a cominciare dal caso del c.d. "Mostro di Firenze", l'attenzione dei mass media si è accentrata su omicidi attuati in circostanze di tempo, di modo e di luogo tali da suscitare (non all'inizio della "serie omicidiaria", ma in seguito) il sospetto che potesse trattarsi di delitti a motivazione sessuale ascrivibili ad un unico autore.
Prescindendo in questa nota dal riferimento al caso sopra richiamato (che potrà essere eventualmente recuperato e discusso in seguito, ove ciò si rivelasse opportuno nel proseguio delle attività editoriali), ci si limita a rilevare che, in senso letterale, il riferimento alla "seriazione" degli omicidi messi in atto da un unico autore potrebbe essere genericamente estensibile ad ampie e diversificate tipologie omicidiarie (si pensi, tanto per fare un esempio, a quelle proprie della criminalità organizzata). Ma il problema, appunto, non è di carattere semantico, ma d'ordine concettuale, e più propriamente d'ordine culturale: posto che la nozione di Serial Killer (che si è convenzionalmente arricchita di valenze che sottendono la matrice sessuale di omicidi plurimi messi in atto da uno stesso autore in determinate circostanze di tempo, di modo e di luogo) non fa altro che amplificare la precedente nozione di "lust murder", vale a dire di omicidio volto ad "ottenere piacere" attraverso l'azione lesiva svolta sulla vittima.
Da qui l'opportunità di un'ampia ed attenta analisi dei complessi rapporti tra sessualità e cultura da un lato, e tra sessualità e diritto dall'altro, con riferimento alla formazione delle norme (attività legislativa) ed all'applicazione delle norme (attività giurisdizionale). Tenendo debitamente conto, per quanto concerne l'applicazione delle norme, che nei confronti dei cc.dd. Serial Killers, ovvero dei supposti autori di omicidi sessuali multipli, occorre tenere debitamente distinti l'ambito dell'investigazione giudiziaria, volto all'identificazione del supposto autore di delitti ad apparente matrice sessuale (ambito che è di competenza della Polizia), dall'ambito del processo penale, volto all'accertamento delle responsabilità della persona identificata quale autore di omicidi sessuali multipli. Distinzione che assume rilievo fondamentale ai fini della valutazione psichiatrico-forense dell'autore dei delitti a supposta matrice sessuale, il quale, una volta identificato, viene pressoché sistematicamente sottoposto ad indagini volte a stabilire la sua imputabilità al momento dell'attuazione dei diversi omicidi.
In poche parole, allorché si verificano uno o più omicidi che appaiono tali da poter evocare l'ipotesi di omicidi sessuali in serie, la Polizia giudiziaria, nel contesto delle diversificate piste investigative che si prospettano, deve ovviamente tener conto di una possibile connotazione sessuale dei delitti, tanto più quanto più si delinei, sul piano dell'acquisizione degli indizi ed in esito agli accertamenti medico legali sulle vittime, l'attribuzione di tali delitti ad un unico autore.
Le operazioni di Polizia Giudiziaria che in casi del genere comportano un'adeguata attività di "inteligence" e che devono essere supportate da adeguati approcci investigativi di carattere criminologico, medico legale e criminalistico verranno pertanto svolte nella prospettiva di risalire dalla tipologia della vittima/e (in genere donna/e ed in genere nota/e) e dalle circostanze, alla tipologia dell'autore (ignoto/i, ed in genere uomo).
Ma se attraverso le indagini volte a "risalire" dalla tipologia delle vittime alla tipologia dell'autore dei reati (cfr. al riguardo F. De Fazio, Tipologie di reato e tipologie d'autore, in "L'investigazione scientifica e criminologica nel processo penale", Cedam, Padova, 1989) la Polizia giudiziaria approderà alla scoperta di delitti ad apparente ed anche "attendibile" connotazione sessuale, ciò non potrà certo bastare a conferire tout court all'autore di tali delitti la qualifica di "delinquente sessuale".
Se dunque è legittimo e doveroso, sul piano investigativo, percorrere l'ipotesi che fa generico riferimento ai delitti sessuali, una volta "scoperto" l'autore dei delitti è altrettanto doveroso, in sede di perizia psichiatrica, procedere senza alcun pregiudizio all'esame della personalità dell'imputato, evitando di sovradeterminare detto esame in rapporto a preconcetti ed a classificazioni di dubbio valore scientifico che non hanno alcun diritto di asilo nella letteratura psichiatrica, criminologica e medico-legale.