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Nuovo testo unificato della legge di riforma della 180

Pubblichiamo di seguito il nuovo testo unificato della proposta di legge di riforma della legge 180, prodotto al termine della discussione generale svoltasi all'interno della XII Commissione Affari Sociali della Camera e che ha preso in esame tute le proposte di legge (Burani, Cè, Gubetti, Cento)

Su questo testo sta lavorando dal luglio 2002 la "Commissione Ristretta".

10.07.2002

TESTO DEL RELATORE

Norme per la prevenzione e la cura delle malattie mentali

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge reca norme per la prevenzione e la cura di malattie mentali.

Art. 2
(Principi generali)

1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di assistenza psichiatrica e di tutela dei malati psichici, ai sensi dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione.
2. Ogni cittadino ha diritto alla tutela della salute e alla prestazione di cure adeguate, anche qualora non sia in grado di rendersi conto, temporaneamente o permanentemente, del suo stato di malattia.
3. Le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria normativa interna al fine di disciplinare l’organizzazione dei servizi di salute mentale nel rispetto dei principi e dei criteri desumibili dalle disposizioni che nella medesima legge sono contenute.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
5. In caso di inadempienze ai sensi dei commi 3 e 4, le disposizioni contenute nella presente legge opereranno direttamente nei riguardi delle corrispondenti regioni e province autonome inadempienti fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

Art. 3
(Dipartimenti di salute mentale e Unità Operative Autonome di Neuropsichiatria Infantile)

1. Le attività di prevenzione e di cura delle malattie mentali sono svolte per mezzo del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e per l’età evolutiva dalle Unità Operative Autonome di Neuropsichiatria Infantile (UONPI).
2. Il DSM si articola nei due seguenti servizi:
a) Servizio Territoriale, a cui fanno capo il Centro di Salute Mentale (CSM) e la Struttura Residenziale ad Assistenza prolungata e continuata (SRA).
b) Servizio Ospedaliero, a cui fa capo la Divisione di Psichiatria o Unità Operativa Ospedaliera di Psichiatria.
3. Ciascuna struttura operativa del DSM deve essere dotata di équipes multidisciplinari, di cui è responsabile il medico psichiatra. Le équipes devono prevedere nel loro interno la presenza di tutte le figure professionali necessarie per garantire il funzionamento delle relative strutture operative. Ciascun DSM deve avere un organico di almeno un operatore tecnico ogni 1.500 abitanti.
4. I DSM effettuano gli interventi per la prevenzione e la cura delle malattie mentali. In tal senso, svolgono le loro funzioni nell’ambito dell’intero o di una parte del territorio di competenze di una Azienda Sanitaria Locale (ASL), e hanno la responsabilità della cura del malato e del suo recupero sociale, in relazione al suo stato. Il responsabile del DSM è nominato dalla relativa ASL di competenza, ai sensi delle vigenti norme in materia di assunzione e deve essere un medico psichiatra dotato di comprovate esperienze o capacità direttive.
5. I DSM hanno l’obbligo di collaborare con le istituzioni scolastiche per compiti di prevenzione delle malattie mentali e di informazioni in favore del corpo insegnante.
6. Per l’età evolutiva, che si conclude con il compimento dei 18 anni di età, le attività di prevenzione e di cura delle malattie mentali sono svolte dalle Unità Operative Autonome di Neuropsichiatria Infantile (UONPI), di cui è responsabile uno specialista in Neuropsichiatria Infantile. Le UONPI sono articolate in servizi territoriali e ospedalieri, coordinati con il DSM. Parte di tali servizi sono organizzati anche per far fronte all’emergenza e, se del caso, dotati di posti letto.

Art. 4
(Organizzazione del CSM)

1. I centri di salute mentale (CSM) hanno la responsabilità del malato in tutti i suoi aspetti medici, psicologici, sociali e legali; svolgono anche attività di urgenza e devono assicurare turni di apertura in ogni giorno dell’anno.
2. In particolare, essi hanno il compito di:
a) curare le persone affette da disturbi mentali a livello ambulatoriale e domiciliare, assicurando le terapie farmacologiche e psicologiche necessarie al loro recupero; assicurare alle persone affette da disturbi mentali, un’attività scolastica, lavorativa e sociale compatibile con le loro condizioni e commisurate alle loro possibilità; assicurare una adeguata attività terapeutico-riabilitativa per le persone affette da disturbi mentali in fase di subacuzie o di postacuzie, per mezzo di Day Hospital, Centri Diurni, Comunità terapeutico-riabilitative o altri presidi analoghi, anche attraverso convenzioni, comprendenti attività ricreative e lavorative. I Day Hospital devono essere dotati di almeno 10 posti ogni 100.000 abitanti per gli adulti e devono avere un’apertura di almeno 50 ore settimanali.
b) organizzare e controllare l’inserimento volontario o obbligatorio, della persona affetta da disturbi mentali nelle strutture di tipo residenziali, liberamente scelte dalla persona stessa o dai suoi familiari o da chi ne è responsabile, anche se non facenti parte del territorio di competenza del DSM; seguire a controllare il passaggio del malato nelle varie strutture, tenendone costantemente informati i familiari, ovvero il tutore o i conviventi, ed il medico curante; assicurare, direttamente o mediante organizzazioni convenzionate, il servizio di emergenza psichiatrica territoriale, funzionante 24 ore su 24, in ogni giorno dell’anno, per le situazioni in cui sia richiesto un intervento domiciliare.

Art. 5
(Organizzazione delle SRA)

1. La struttura residenziale con assistenza continua (SRA) è destinata alle persone affette da disturbi mentali in fase cronica, non assistibili a domicilio, che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi, volontari o obbligatori.
2. La struttura residenziale con assistenza continuata (SRA) deve essere dotata di adeguati spazi verdi e di ricreazione deve assicurare al malato interventi medici diagnostici e terapeutici, interventi psicologici, psicoterapici e psicodiagnostica, attività riabilitative, attività lavorative, ricreative e attività fisica.
3. Devono essere garantiti, tra strutture pubbliche e convenzionate, un numero di posti corrispondente ad almeno 20 ogni 100 mila abitanti. In ciascuna regione o provincia autonoma, devono essere organizzate almeno tre SRA ad alta protezione per accogliere le persone affette da gravi psicopatologie e che rifiutino l’inserimento in altre strutture o comunità.
4. I malati destinati all’ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tali strutture ad alta protezione. Esse dovranno essere dotate di aree residenziali protette per assicurare il rispetto dello svolgimento di eventuali misure di sicurezza emessa dall’Autorità Giudiziaria.
5. Le SRA sono suddivise in moduli flessibili, dotati di un massimo di 20 posti da assegnare a gruppi di pazienti omogenei per fabbisogno assistenziale, tipologia, età e sesso. Per gli anziani con autosufficienza limitata o non autosufficienti, si provvede tramite l’istituzione specifici servizi di psicogeriatria.

Art. 6
(Organizzazione del Servizio ospedaliero)

1. La divisione di psichiatria, o Unità Operativa Ospedaliera di Psichiatria, collocata nell’ambito dell’Ospedale Generale assicura l’assistenza psichiatrica di diagnosi e cura, in fase di degenza ospedaliera, fino al completamento del ciclo terapeutico dell’episodio acuto.
2. La divisione di cui al comma 1 è regolata secondo le disposizioni comuni delle altre divisioni dell’Ospedale e si articola in: area degenza per acuzie, area degenze postacuzie e riabilitazione precoce, area degenze specializzata per patologie specifiche, ambulatori di psichiatria, area degenza diurna per subacuzie.
3. La distribuzione delle Divisioni di psichiatria deve rispettare il parametro che garantisca almeno 1 posto letto per 10.000 abitanti per l’area degenza per acuzie.
4. Gli ospedali generali e le cliniche universitarie si devono dotare di un reparto psichiatrico con compiti di terapia dei malati in fase acuta o in situazioni di emergenza, nonché per l’effettuazione di esami clinici dei malati che richiedano la degenza ospedaliera.
5. Ogni ospedale Generale con Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) deve essere dotato di un pronto soccorso psichiatrico.
6. Al personale dipendente dall’amministrazione dell’ospedale di al comma 10, al momento del ricovero del paziente è fatto obbligo di richiedere immediatamente informazioni e cartella clinica al CSM di appartenenza, tenere informato il CSM delle terapie effettuate, avvisarlo preventivamente sulle dimissioni e con esso concordare le modalità con cui sarà assicurata la continuità delle terapie al paziente.

Art. 7
(Gradualità degli accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori)

1. Ogni accertamento e trattamento sanitario obbligatorio (ASO, TSOU, TSO), deve essere effettuato dopo che sia stata svolta ogni azione e che sia stato attuato ogni valido e pertinente tentativo necessario per ottenere il consenso alle cure della persona affetta da disturbi mentali o, in caso di soggetto in età evolutiva, dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. Il trattamento di cui trattasi, deve essere adottato nel rispetto dei criteri di protezione del paziente e con le modalità meno invasive possibili ed in modo confacente al contesto generale di ogni singola situazione contingente.
2. Gli accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO), si configurano come uno strumento capace di perseguire l’obiettivo di entrare in contatto con la persona quando si ha il fondato sospetto della presenza di alterazioni psichiche. Gli accertamenti sanitari obbligatori consistono, in particolare, in accertamenti, visite e trattamenti terapeutici effettuati al domicilio a cura del CSM competente e con la collaborazione delle Forze dell’Ordine. Tali accertamenti non possono essere effettuati in regime di degenza ospedaliera.
3. Ciascun ASO è richiesto da un medico e convalidato da un medico specialista in psichiatria del CSM competente ed è sottoposto, entro 24 ore, alla valutazione della Commissione di cui al comma 13. L’ordinanza della Commissione ha validità massima di un mese.
4. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio d’Urgenza (TSOU), può essere richiesto da un medico, nei confronti di soggetti che presentino evidenti disturbi comportamentali e tali da far supporre l’esistenza di alterazioni psichiche. Deve essere convalidato da uno psichiatra esercente la professione, in relazione alla presenza di alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici e qualora gli stessi non siano accettati dalla persona affetta da disturbi mentali; è eseguito da personale delle Forze dell’Ordine. Ha una validità di 72 ore e deve essere effettuato nelle Divisioni di Psichiatria, Area degenze per acuzie. Non è rinnovabile ed ha finalità prevalentemente diagnostiche. I medici del reparto possono interrompere il ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i familiari o i soggetti che ne hanno la responsabilità dell’interessato, ed il CSM.
5. Qualora il TSOU si richiesto per patologie fisiche che il malato rifiuta di curare o per soggetti anziani ultrasessantenni, la richiesta medesima deve essere inoltrata al distretto socio-sanitario competente, che vi provvede ai sensi della corrispondente normativa di riferimento e con personale proprio.
6. Qualora il TSOU sia richiesto per i soggetti in stato d’intossicazione da alcool o droghe, la richiesta medesima è inoltrata al Servizio per le Tossicodipendenze (SERT) competente che vi provvede ai sensi della normativa di riferimento vigente e con personale proprio.
7. Il trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è disposto da un medico del DSM e con convalida di un medico specialista in psichiatria ed è sottoposto, entro 24 ore, alla valutazione della Commissione di cui al comma 13. E’ eseguito dalle Forze dell’Ordine. Ha una durata massima di due mesi ed è rinnovabile. Il TSO si applica quando ricorrono e si verificano le seguenti circostanze e condizioni:
a) presenza di gravi alterazioni psichiche e comportamentali.
b) siano state espletate tutte le azioni e tutti i tentativi per il consenso al trattamento e siano risultati inefficaci eventuali ASO e TSOU.
8. Il TSO può essere effettuato in strutture ospedaliere (divisioni di psichiatria), strutture extraospedaliere indicate dalla regione e dalla provincia autonoma interessata. In tale circostanza possono essere comprese le SRA.
9. I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile della struttura interessata, qualora siano venuti meno i motivi del trattamento. Tale interruzione deve essere motivata e può avvenire dopo che ci si sia assicurati che esiste la possibilità di poter concretamente continuare il trattamento terapeutico. Il provvedimento di interruzione deve essere disposto in maniera scritta.
10. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come più grave reato, l’abbandono del malato in ambito di TSO, configura omissione di soccorso.
11. Il TSO, se richiesto per inserimento in strutture residenziali od ospedaliere, è effettuato nelle strutture indicate dalla persona affetta da disturbi mentali, o dai familiari o da chi ne è responsabile, e dagli operatori sociali che l’hanno in cura, o dove opera il medico curante.
12. Il responsabile della struttura sanitaria interessata deve, nel caso in cui sia disposto un ASO e un TSO, notificarlo alla Commissione per i diritti della persona affetta da disturbi mentali di cui al comma 13, specificando gli obiettivi del trattamento nonché la sua presunta durata. Tale notifica deve avvenire con la massima sollecitudine e ad ogni modo entro le 24 ore dal momento della relativa disposizione. Il medesimo responsabile deve altresì inoltrare alla citata Commissione, con le stesse caratteristiche di urgenza, eventuali ricorsi dei malati avverso il TSO.
13. E’ istituita presso ogni sede di Giudice tutelare una Commissione per i diritti della persona affetta da disturbi mentali con funzioni ispettive e di controllo.
14. La Commissione di cui al comma 13, è presieduta da un giudice tutelare ed è composta dal giudice tutelare stesso, da uno psichiatra con almeno 10 anni di attività professionale in strutture pubbliche o convenzionate e da un rappresentante delle associazioni dei familiari presenti sul territorio. I membri della commissione durano in carica tre anni ed hanno diritto ad una remunerazione su base oraria, commisurata agli emolumenti dei dirigenti di enti pubblici. La medesima Commissione, per il conseguimento dei suoi scopi, può avvalersi di massimo tre consulenti esterni.
15. La Commissione di cui al comma 13, adotta decisioni in merito a:
a) valutazione e convalida di ASO e di TSO.
b) ricorsi contro ASO e TSO presentati da persone affette da malattie mentali, o da chiunque ne abbia interesse.
c) reclami o segnalazioni da parte dei cittadini sul funzionamento delle strutture che effettuano ASO e TSO, al fine di promuovere gli occorrenti procedimenti di carattere amministrativo, civile o penale.
16. La persona affetta da disturbi mentali, o chiunque ne abbia interesse, può appellarsi in qualunque momento alla commissione di cui al comma 14 per chiedere l’annullamento o una modifica dei termini dell’ASO e del TSO.
17. Il ricorso di cui al comma 16, non può esser presentato più di una volta durante la durata dell’ASO e del TSO. La Commissione di cui al comma 14 ha l’obbligo di comunicare in modo scritto le sue decisioni entro una settimana dal ricevimento del ricorso.
18. L’omissione della notificazione di cui al comma 12 e o l’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 17, salvo che i fatti non siano previsti dalla legge come reati più gravi, configurano il reato di omissione di atti di ufficio.
19. In caso di TSO ripetuti per oltre sei mesi, la persona interessata o chi ne abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dalla Commissione di cui al comma 13. Nel processo davanti al Tribunale, le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore o farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere prestato al tribunale mediante semplice lettera scritta. Il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del Cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il medesimo Presidente decide entro dieci giorni, sentite le parti ed il Pubblico ministero. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

Art. 8
(Reinserimento Sociale)

1. La persona affetta da disturbi mentali ha diritto alla cura anche quando la sua alterazione mentale lo porti a rifiutare ogni aiuto. Si deve ad ogni modo sempre svolgere ogni azione utile volta ad ottenere il suo consenso.
2. La persona affetta da disturbi mentali devono essere inserite nelle liste di collocamento obbligatorio per portatori di handicap. Le strutture curative hanno l’obbligo di supportare l’attività lavorativa della persona affetta da disturbi mentali. In tale ambito possono prevedere lo svolgimento di un tipo di lavoro supportato o di un lavoro protetto. Il lavoro supportato si svolge per mezzo di cooperative sociali, promosse o istituite per realizzare specifici obiettivi di inserimento lavorativo. Il lavoro protetto si svolge all’interno delle SRA ed ha specifici scopi riabilitativi. Eventuali compensi devono essere assegnati al paziente che ha svolto il lavoro.
3. La persona affetta da disturbi mentali ha diritto al rispetto della propria personalità. L’eventuale condizione di abbandono non costituisce motivo di un inserimento coatto in una struttura protetta, a meno che il proseguimento della sua esistenza abituale non comporti un serio pericolo per la sua salute o per le sue capacità intellettive o a meno che i comportamenti della medesima persona affetta da disturbi mentali non costituiscano rischio per sé o per altri. La difesa degli interessi della persona affetta da disturbi mentali non può essere demandata a persone allo scopo nominante.
4. Le strutture di terapia residenziale devono prevedere, compatibilmente con le regole di vita comunitaria o con le condizioni cliniche, brevi permessi giornalieri di libera uscita, nonché permessi prolungati per viaggi o per visite presso familiari o amici, se da questi esplicitamente accettati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso di TSO.
5. I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con persone malate di mente maggiorenni. Devono essere proposte, e se accettate dovranno essere concesse, forme di sussidio ai familiari disponibili a mantenere in famiglia la persona affetta da disturbi mentali. Il CSM deve adoperarsi al fine di incentivare la convivenza e garantire ai familiari i necessari aiuti e le convenienti pause nella convivenza stessa. Eventuali sussidi devono essere considerati come aiuti volti ad evitare forme di istituzionalizzazione.
6. La persona affetta da disturbi mentali, o il suo familiare o chi ne ha la responsabilità, ha il diritto di scegliere liberamente il medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di supporto. Le strutture presenti sul territorio di appartenenza possono essere proposte, ma non possono essere imposte e costituire oggetto di scelta obbligata.
7. Le persone affette da disturbi mentali ed i relativi familiari e soggetti che ne hanno la responsabilità, devono essere incentivati a costituire liberamente associazioni finalizzate alla tutela e alla difesa dei propri interessi. Tali associazioni devono essere consultate, in via preliminare e prioritaria, dalle strutture del CSM in tutte le decisioni relative alla politica della salute mentale svolta sul territorio.

Art.9
(Integrazione Pubblico-Privato)

1. I servizi del DSM possono essere sia a gestione pubblica, sia privata. Sono a gestione pubblica i servizi inerenti l’urgenza e l’emergenza. Le strutture incaricate dell’ispezione, ai sensi del comma 2, devono essere sempre pubbliche.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano controllano, tramite i propri ispettori, la conformità delle strutture del DSM, sia pubbliche, sia private, alle disposizioni della presente legge nonché ai principi di un corretto ed umano trattamento delle persone affette da disturbi mentali. Tali ispezioni devono essere almeno biennali e non devono essere precedute da alcuna forma di avviso.
3. Per lo svolgimento delle attività del DSM le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono, nel rispetto di quanto previsto in tale materia dalla legislazione vigente, delle case di cura con indirizzo specifico neuropsichiatrico previste dall’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n.833, stipulando per tali scopi contratti per il ricovero ospedaliero volontario o obbligatorio e per ogni altra prestazione appropriata. In tali circostanze dovranno essere tenuti in considerazione sia il parere dei responsabili del DSM e il parere dell’utenza, sia il risultato delle ispezioni di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo presenti il parere dei responsabili del DSM, il parere dell’utenza e il risultato delle ispezioni di cui al comma 2, possono stipulare convenzioni con le strutture socio-sanitarie presenti sul proprio territorio, abilitandole al trattamento delle persone affette da disturbi mentali. Tali convenzioni danno la possibilità alle strutture stesse di poter essere utilizzate dalle ASL come parte integrante dell’organizzazione del DSM. Le ASL, in tali circostanze, qualora non ritengano di dover utilizzare esclusivamente strutture proprie, procedono tramite la stipula di specifici contratti. Nell’ambito dell’utilizzazione di tali strutture private, si da la precedenza a quelle già convenzionate e a quelle a carattere cooperativo e che utilizzano il lavoro, anche parziale, delle persone affette da disturbi mentali.

Art. 10
(Agenzia regionale per la tutela della salute mentale)

1. Nell’ambito dell’assessorato della sanità, le regioni e le province autonome istituiscono un’agenzia regionale per la tutela della salute mentale con funzioni ispettive, di stimolo e di indirizzo per le proprie ASL e per la raccolta dei dati epidemiologici, di cui ha la rappresentanza legale un medico specialista in psichiatria.
2. Le agenzie di cui al comma 1 possono altresì essere incaricate di effettuare le ispezioni biennali di cui al comma 2, dell’articolo 9. In tali circostanze devono sempre essere ascoltate le associazioni dei familiari e quelle degli utenti.
3. In particolare, le agenzie di cui al comma 1, hanno il compito di valutare l’efficacia degli interventi relativi alle iniziative di socializzazione e di riabilitazione realizzati in favore delle persone affette da disturbi mentali; di controllare il rispetto dei diritti dei ricoverati nelle strutture pubbliche e private; di verificare il livello di aggiornamento professionale degli operatori, nonché di promuovere l’avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa e l’istituzione di cooperative dei soggetti ricoverati.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le università e con le strutture riabilitative delle ASL, controllano l’aggiornamento professionale degli operatori psichiatrici e promuovono gli occorrenti corsi di formazione.
5. Ogni regione e ogni provincia autonoma provvede affinché in essa sia presente, e se del caso sia appositamente istituita, una commissione di psichiatria e siano altresì costituiti gruppi di studi, che si occupino delle materie relative alle malattie mentali. In tali commissioni e gruppi di studi devono essere presenti rappresentanti dell’utenza.

Art.11
(Agenzia nazionale per la tutela della salute mentale e commissione centrale di salute mentale)

1. Presso il Ministero della salute, è istituita, nei limiti della dotazione di organico
esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, l’agenzia nazionale mentale, diretta da uno psichiatra. L’agenzia ha il compito di:
a) effettuare ispezioni presso le strutture regionali al fine di controllare la corretta e conforme attuazione delle disposizioni della presente legge;
b) raccogliere ed elaborare dati statistici relativi alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie mentali, allo stato delle strutture e al grado di attuazione della presente legge;
c) raccogliere informazioni sulle esperienze in altri paesi, in particolare negli Stati membri dell’Unione Europea;
d) proporre studi e ricerche in campo epidemiologico, clinico e organizzativo d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Presso il ministero della salute è istituita la Commissione centrale di salute mentale con compiti di consulenza scientifica e di consulenza organizzativa. La commissione è formata da:
a) un rappresentante di ciascuna commissione di psichiatria di cui al comma 5, dell’articolo 10;
b) il direttore dell’Agenzia,
c) due professori di università specializzati in psichiatria e uno in neuropsichiatria infantile;
d) due responsabili di unità operative di psichiatria e uno di neuropsichiatria infantile;
e) due rappresentanti delle associazioni delle persone affette da disturbi mentali, rappresentative almeno a livello regionale.
I membri della commissione durano in carica cinque anni.

3. La commissione opera d’intesa con l’Agenzia nella verifica dell’attuazione della presente legge, sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, nonché su eventuali proposte da sottoporre al Ministero della salute.

Art. 12
(Acquisizioni patrimoniali)

1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono utilizzati per la realizzazione di strutture in favore delle persone affette da disturbi mentali. Qualora la loro ubicazione e le loro caratteristiche sono tali da renderli inadeguati o inidonei per tali utilizzazioni o ad ogni modo non siano in condizione di essere trasformati in modo da soddisfare i requisiti per lo scopo previsti dalla vigente normativa di riferimento, può esserne disposta l’alienazione, purché i redditi così prodotti siano destinati per la preparazione di strutture destinate alle persone affette da disturbi mentali o per il loro funzionamento. La vendita o la locazione dei beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici è sempre attuata ai sensi del comma 5, dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato dall’articolo 98, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria per il 2001).
2. Le attività ed il personale dei reparti ospedalieri e delle comunità situate negli ex ospedali psichiatrici devono essere integrati nelle strutture dei DSM al momento della loro istituzione.
3. Le ASL possono ricevere in uso, con convenzione di durata almeno ventennale, gli edifici, le strutture e le aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli alle attività dei DSM. La convenzione è adottata tramite decreto emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della salute.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti e alle associazioni convenzionate, nonché agli organismi del privato sociale, beni di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, di recupero e di reinserimento, anche lavorativo, della persona affetta da disturbi mentali.



Art. 13
(Integrazione DSM Università)

1. Le università nelle quali siano istituite scuole di specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, nel quadro delle proprie competenze, partecipano all’assistenza psichiatrica pubblica e secondo le disposizioni vigenti in materia di autonomia universitaria e nel rispetto delle norme che disciplinano le convenzioni tra università e regioni, ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le responsabilità di reparti ospedalieri.
2. Le università di cui al comma 1, provvedono alla gestione di un DSM e della corrispondente struttura per l’età evolutiva. Per le sedi universitarie dislocate in più poli d’insegnamento, è garantito che ad ogni polo sia affidata la responsabilità di un DSM.
3. Le università sono abilitate a svolgere, anche a livello nazionale e regionale, attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello per patologie mentali particolari.
4. Le università si attengono ai principi organizzativi e funzionali stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali.
5. Alle università di cui ai precedenti commi, sono assicurate, ad ogni modo, l’autonomia direzionale e gestionale dei servizi di cui al presente articolo, nonché la possibilità di organizzare gli stessi in modo confacente alle esigenze dell’attività didattica, della formazione e della specializzazione professionale e della ricerca scientifica, a condizione che siano sempre garantita la tutela dei diritti del malato.
6. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad organizzare la ricerca e la didattica in maniera compatibile con i parametri regionali. Alla attività di ricerca e di studio svolte nell’ambito delle convenzioni partecipano, nel rispetto dei propri poteri e competenze e secondo le proprie qualifiche, gli operatori del DSM, indipendentemente dall’ente di appartenenza.

Art. 14
(Attuazione)

1. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni ASL sono istituiti i relativi DSM con i servizi e le strutture a gestione pubblica previsti dalla legge medesima. Il relativo personale può essere reperito anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, di trasferimenti e di inquadramenti. Entro i medesimi due anni la ASLK deve svolgere ogni più efficace operazione che sia in grado di assicurare il completamento dei servizi stabiliti, se del caso anche ricorrendo a idonee strutture convenzionate.
2. I Prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di cui al comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità comunali o regionali, anche mediante requisizione provvisoria di edifici pubblici o privati che soddisfino i requisiti previsti dalla presente legge.
3. Qualora una ASL non provveda all’istituzione dei DSM entro il termine di cui al comma, il Presidente della Giunta regionale esonera dal servizio il responsabile della ASL e nomina un commissario ad acta con lo specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale e strutture.
4. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta non abbia ancora nominato il Commissario ad acta ai sensi del comma 3, quest’ultimo è nominato con decreto del Ministero della salute.

Art. 15
(Prevenzione)

1. Per l’individuazione precoce delle situazioni di rischio psicopatologico e dei disturbi psichici, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce le modalità di realizzazione di specifici programmi atti alla diffusione di appropriati e soddisfacenti interventi presso le scuole, ad iniziare da quelle materne. I programmi devono provvedere procedure di screening e preparazione degli insegnanti.

Art. 16
(Finanziamento)

1. I costi derivanti dall’attuazione della presente legge sono posti a carico del Fondo sanitario nazionale. Una quota non inferiore al 5 per cento delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale è destinata al finanziamento delle attività per la tutela della salute mentale.
2. Per il finanziamento delle attività della tutela della salute mentale in età evolutiva, in aggiunta alle risorse derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997 n. 285.

Art. 17
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono abrogati.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sedute della XII Commissione Affari Sociali: prevenzione e cura malattie mentali

Rubrica realizzata in collaborazione con

Associazione Laura Saiani Consolati - BRESCIA
http://www.psichiatriabrescia.it

COLLABORAZIONI

Poche sezioni della rivista più del NOTIZIARIO possono trarre vantaggio dalla collaborazione attiva dei lettori di POL.it. Vi invitiamo caldamente a farci pervenire notizie ed informazioni che riteneste utile diffondere o far conoscere agli altri lettori. Carlo Gozio che cura questa rubrica sarà lieto di inserire le notizie che gli farete pervenire via email.

Scrivi a Carlo Gozio
                                   
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