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RIFORMARE,INTEGRARE,RAFFORZARE,APPLICARE,ABROGARE LA LEGGE 180/833

Una lettera a Cancrini a proposito dei suoi interventi sull’Unità in difesa dei diritti dei sofferenti psichici ( e della 180?)

di Giampiero Di Leo, vicepresidente FENASCOP ( Associazione Comunità Psico socio terapeutiche)

Caro Cancrini, un sincero apprezzamento per il tuo impegno, sui giornali a cui collabori, a difesa dei “ senza diritti” , dei “vinti”. Fra questi, senza dubbio, ci sono coloro che soffrono di disagi psichici di varia natura e gravità che, se non curati in tempo ,con competenza, con cure appropriate e in luoghi di cura appropriati divengono “malati mentali cronici” cioè “ matti”.

Come tu hai denunciato in molti articoli, ancora oggi poco si fa per loro,permettendo che la legge 180/833* non venga applicata,ma invece, attraverso un non meditato disegno di legge (la cosiddetta Burani-Procaccini),proprio oggi si rischia di togliere ai sofferenti psichici il già limitato diritto alla cura - così ben esplicitato e sancito dalla legge 180- sostituendolo con il diritto/dovere all’assistenza quando, per mancanza di cure, si diventa “ malati mentali cronici” cioè “matti”. La legge di cui parliamo fa ancor di più:dopo aver fatto sparire la cura, trasforma il diritto all’assistenza in un obbligo a farsi custodire in “ Strutture Residenziali con Assistenza continuata”per malati cronici (S.R.A. )

Alle richieste di coloro i quali chiedono di essere aiutati in tempo (la sofferenza psichica vira rapidamente in “malattia mentale cronica”) con cure specialistiche appropriate in luoghi di cura appropriati (cosi come opportunamente dispone la Legge 180 e cioè in Presidi e Servizi sanitari extraospedalieri quali i Centri Diurni, le Comunità Terapeutiche e le Comunità Riabilitative ), si risponde con la creazione e il rafforzamento dei centri di ricovero coatto e prolungato quali sono le Strutture Residenziali di Assistenza continuata ad “alto”, “medio”, “basso” grado di protezione, indistinte per quanto riguarda i requisiti strutturali, il personale addetto, il modello operativo e che si intuiscono, dalla bozza di legge in discussione, con standards strettamente sanitari ospedalieri, come erano gli standards dei vecchi manicomi e come lo sono quelli degli O.P.G.

Questo comporta che il giovane con problemi psicologici o con disagio psichico, alle prime difficoltà, per sfuggire alle S. R.A ( concepite e ,di conseguenza, percepite come nuovi reparti psichiatrici per malati cronici), finisce in un percorso sotterraneo accidentato senza precisi diritti, senza precise risposte, sempre con costi altissimi e sofferenze inaudite per se e per la famiglia spesso per riapparire, quando ormai malato cronico, è pronto per le residenze psichiatriche ad assistenza continuata. E se per caso in questo percorso sotterraneo è incappato, perché inconsapevole (o perché troppo consapevole), in uno scontato e spesso legittimo atto di protesta e ribellione, nei “rigori della legge”, per lui ci sarà posto all’interno delle sopracitate Strutture Residenziali con Assistenza continuata (S.R.A.) in aree residenziali protette, dove potrà essere assicurato “ il rispetto dello svolgimento di eventuali misure di sicurezza emesse dall’Autorità giudiziaria”.

Il pensiero di riservare aree residenziali protette (gabbie ,recinti, repartini chiusi?) per lo svolgimento di misure di sicurezza emesse dall’Autorità giudiziaria, in strutture già definite ad alta protezione, più che evocare le immagini dei vecchi manicomi (che così come erano forse non potranno più essere concepiti) evoca le immagini, purtroppo già viste, delle orribili gabbie di sicurezza per talebani collocate nel contesto di per se già discutibile della base militare ad “alta protezione” di Guantanamo.

Ma torniamo alla legge 180. Ciò che nella legge 180 era semplice e chiaro nella legge di riforma che vorrebbe abrogarla ,la Burani/Procaccini, è contorto e oscuro.





Dice la legge 180:



punto1-gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari […] possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori” però “nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici sanciti dalla Costituzione, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura […]” (art.1);

punto 2-“[…]gli accertamenti ( A.S.O.) e i trattamenti( T.S.O). sanitari obbligatori devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato” (art.1);

punto 3-“[…] le” misure” di cui sopra “possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali […]solo se esistano alterazioni psichiche” (gravi) “tali da richiedere urgenti interventi terapeutici” e “se gli stessi non vengano accettati dall’infermo” e “se non si possono adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere”.(art.2)

punto 4-“[…] gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori….. sono attuati….. ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate” (art.1 terzo comma) dove “devono essere istituiti specifici Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura” – S.P.D.C.- (art.5 terzo comma).

Punto5-“ […] nei casi in cui il T.S.O. debba protrarsi oltre il settimo giorno e in quelli di ulteriore prolungamento il responsabile del servizio psichiatrico è tenuto a formulare una proposta motivata indicando la ulteriore durata presumibile dello stesso. […]”(art.3)

Punto 7-“[…] gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali” invece “sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri” (art.6 comma 1). […]

punto 6-“[…] leRregioni individuano le istituzioni private di ricovero e cura nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari volontari e obbligatori in regime di ricovero” (art.6 penultimo comma). […]

punto 8-“[…] le regioni ... programmano e coordinano l’organizzazione dei presidi e dei servizi psichiatrici –extra ospedalieri- e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici.” […]

Come si evince dagli stralci qui sopra riportati la legge 180 riconosce abbondantemente l’esistenza di stadi/stati di “malattia mentale” grave di pazienti non collaborativi, di conseguenza prevede:

a) gli Accertamenti Sanitari, volontari e Obbligatori (A.S.O.) v. p. 1

b) i Trattamenti Sanitari, volontari e Obbligatori ( T.S.O. “costituzionali” ) v.p.1e 2

c) le iniziative per convertire il Trattamento Sanitario Obbligatorio in volontarietà della cura : vedi p.2

d) la possibile più lunga durata o addirittura ulteriore prolungamento del T.S.O. purchè sia motivato da ragioni terapeutiche dal responsabile del S.P.D.C. e ne sia indicata la prevedibile durata ( vedi p.5 )

e) le strutture pubbliche e private autorizzate alle prestazioni di ricovero volontario o coatto dove può essere effettuato il T.S.O.(vedi p.6)

f) la distinzione fra prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione e quelle di ricovero ospedaliero ( vedi p. 6-7 )

g) la competenza ma anche l’obbligo delle Regioni ad individuare , oltre alle Istituzioni pubbliche e private autorizzate alle prestazioni di RICOVERO (SPDC e CLINICHE PSICHIATRICHE ) anche quelle per la prevenzione,cura e riabilitazione delle malattie mentali ( le cosiddette strutture intermedie ) che devono tassativamente essere messe al di fuori degli ospedali.



L’inadempienza delle Regioni ad attuare la legge 180 è nota a tutti: se si sente una necessità è quella di una legge che indichi tassativamente la strada per la sua attuazione e che disponga quali debbano essere le prestazioni che possano essere definite di cura (psichiatriche, psicologiche,psicoterapeutiche ,farmacologiche etc. ) distinguendole da quelle di assistenza alla cronicità: che indichi perciò i presidi e i servizi sanitari extraospedalieri ( comunità terapeutiche e c.riabilitative, centri diurni, etc) dove queste prestazioni altamente specialistiche possono essere fornite senza che queste possssano confondersi con quelle prettamente assistenziali.

Una precisazione per quanto riguarda l’ASO. L’accertamento Sanitario Obbligatorio non è una invenzione della Burani Procaccini, ne lo è la sua riduzione in sigla ASO. L’accertamento sanitario obbligatorio come meccanismo di primo intervento viene introdotto per la prima volta dalla Legge 180 in sostituzione dell’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Nell’intenzione di Basaglia l’ASO dovrebbe servire a spingere il sanitario di turno a uscire comunque dal presidio (quando il paziente”si rifiuta”) per diagnosticare al suo domicilio la situazione ( quante volte alle richieste accorate di intervento di una madre o di un familiare viene risposto dal medico di turno “me lo porti” “non posso muovermi” o altro simile; oppure dalle autorità di P.S. se intervenute “ il paziente non è pericoloso e quindi non possiamo fare nulla “).

La riduzione in sigla “ASO”non è comunque della legge 180 né della Burani Procaccini prima stesura, ma compare per la prima volta sulla nostra rivista Reverie (marzo 02 ) in un articolo di commento proprio alla prima stesura della legge di riforma nel quale,ahinoi, abbreviavamo l’Accertamento Sanitario Obbligatorio in ASO.

Le poche note che volevo farti giungere si sono trasformate in una lunga lettera, dalla quale ti autorizzo a stralciare quello che ritieni utile per le tue necessità ; ci terrei però a farti arrivare con questa mia la proposta di operare per il superamento delle contrapposizioni ideologiche che bloccano l’applicazione della Legge 180 .Come tu scrivi, e molti altri la pensano nello stesso modo, non di una revisione di questa –della 180- si sente il bisogno, meno che mai della sua abrogazione; servono,anche a nostro avviso, norme applicative che riconoscano il bisogno di cura per i pazienti giovani alle prime crisi e, di conseguenza, luoghi di cura altamente specializzati in cui l’approccio medico psichiatrico sia affiancato da quello psicologico psicoterapico e da quello riabilitativo e di reinserimento sociale. Prima ( e/o accanto) delle S.R.A. le Comunità terapeutiche , le Comunità Riabilitative e i Centri Diurni : prima ( e/o accanto) dell’assistenza alla cronicità, la prevenzione cura e riabilitazione in ambienti e presidi extraospedalieri. Ti ringrazio,

Giampiero Di Leo, vicepresidente FENASCOP ( Associazione Comunità Psico socio terapeutiche)

Post Scriptum:nel leggere, finalmente il testo integrale “unificato” su POL.it”

scopro, nell’art. 4 p.2 la citazione delle strutture delegate ad assicurare “ una adeguata attività terapeutico riabilitativa per le persone affette da disturbi mentali in fase di sub- acuzie o di post- acuzie” in …”Centri Diurni, Comunità Terapeutico-riabilitative o altri presidi analoghi…” .

La contraddizione appare a questo punto ancora più evidente: la legge di riforma nel testo unificato

dedica ben 18 articoli (meno tre righe) alle procedure di assistenza,controllo sanitario e sociale per i pazienti i quali hanno cronicizzato la malattia ( la SRA è destinata alle persone affette da disturbi mentali in fase cronica non assistibili a domicilio; art.5 e seg.) o rifiutino la cura (art.7 e seg.) o ormai inabili ed inguaribili devono essere inseriti nelle “liste di collocamento obbligatorio per portatori di handicap” (obbligatorio per chi :per i portatori di handicap o per le aziende produttive? v.art.8).

La legge 833 se l’era sbrigata con meno : solo 3 articoli ,34,35,36.

Il testo unificato dedica alla prevenzione cura e riabilitazione in ambienti extraospedalieri solo tre righe.

La 180/833 solo qualcosa di più precisando però che le Regioni avrebbero dovuto disciplinare specificamente la materia.

Il testo unificato descrive minuziosamente i presidi psichiatrici ospedalieri e paraospedalieri (SRA) nulla dice invece sull’articolazione e le modalità di intervento dei presidi di prevenzione cura e riabilitazione (le Comunità terapeutiche, le Comunità riabilitative, i Centri diurni e altri presidi analoghi); eppure dipende dagli interventi di prevenzione cura e riabilitazione e dalla loro tempestività e qualità se la malattia mentale non cronicizza .

Oppure come, dicono in molti, non si ha chiara la differenza fra la cura e l’assistenza alla cronicità; fra la malattia /inabilità temporanea e l’invalidità; fra il diritto alla cura e l’obbligo all’assistenza comunque nel rispetto dei diritti civili sanciti dalla Costituzione. Una buona legge di riforma dovrebbe completare il cammino della Legge 180/833 disciplinando con attenzione la dove le Regioni non hanno saputo o voluto fare distinguendo :

1- Le prestazioni di cura, i luoghi ad essa delegati e la loro articolazione

2- Le prestazioni di Ricovero , i luoghi ad esso delegati e la loro articolazione

3- Le prestazioni di assistenza (comunque terapeutica) alla cronicità , i luoghi ad essa delegati e la loro articolazione

4- Gli interventi sociali in favore dell’invalidità psichiatrica (che è ben diversa da quella comunemente conosciuta e protetta), le agenzie sociali ad essi delegate e la loro articolazione sul territorio

5- Gli operatori , le loro professionalità, le loro formazioni ,il loro aggiornamento e lo specifico terapeutico di ogni tipo di intervento;





Giampiero Di Leo




Rubrica realizzata in collaborazione con

Associazione Laura Saiani Consolati - BRESCIA
http://www.psichiatriabrescia.it

COLLABORAZIONI

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